Lo scambio transfrontaliero dei dati degli intestatari dei veicoli (G. Carmagnini)

4 Marzo 2016
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La nuova direttiva c.d. cross border enforcement ha sostituito la direttiva 2011/82/UE, dopo l’intervento della Corte di giustizia del 6 maggio 2014, senza mutare sostanzialmente il contenuto delle disposizione tese ad agevolare lo scambio transfrontaliero dei dati relativi agli intestatari dei veicoli utilizzati per commettere talune violazioni[1] in materia di circolazione stradale.

L’Italia ha recepito la direttiva 2011/82/UE con il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 37, in vigore il 22 marzo 2014, ma ancora non ha formalmente recepito la nuova direttiva 2015/413/UE[2]. Nonostante ciò gli effetti della direttiva e del recepimento rimangono efficaci sino al nuovo recepimento della direttiva che la sostituirà senza alcuna modifica.

Per effetto delle nuove disposizioni, gli organi di polizia di cui all’articolo 12 del codice della strada trasmettono telematicamente al punto di contatto nazionale (in sostanza tramite l’accesso autorizzato alla piattaforma INFOWEB, per mezzo del portale dell’automobilista), le richieste di dati relativi ai veicoli (numero di targa) e ai proprietari o gli intestatari di veicoli immatricolati negli altri Stati della Unione. Il punto di contatto nazionale inoltra tali richieste al punto di contatto nazionale dello Stato membro interessato, attraverso consultazioni automatizzate, e fornisce le informazioni ottenute all’organo di polizia richiedente.

Tutto il procedimento è garantito dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali[3]e, in particolare, titolare del trattamento dei dati trattati per stabilire la responsabilità per le infrazioni in materia di sicurezza stradale commesse in Italia con veicoli immatricolati in altri Stati dell’Unione europea è l’organo accertatore.


[1] Superamento dei limiti di velocità in vigore nello Stato membro dell’infrazione per il tipo di strada ed il tipo di veicolo in questione;

  • Mancato rispetto dell’obbligo di indossare la cintura di sicurezza o un dispositivo di ritenuta per bambini a norma sia della direttiva 91/671/CEE, e successive modificazioni, relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli sia della legislazione dello Stato membro dell’infrazione;
  • Transito con semaforo rosso o con qualsiasi altro segnale pertinente di arresto, come definito dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell’infrazione;
  • Guida in stato di alterazione dovuta all’alcol, come definita dalla legislazione dello Stato membro dell’infrazione;
  • Guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o di altre sostanze con effetto analogo, come definita dalla legislazione dello Stato membro d’infrazione;
  • Mancato rispetto dell’obbligo di indossare il casco protettivo, come definito dalla legislazione dello Stato membro d’infrazione;
  • Uso illecito di una corsia della strada, quale una corsia d’emergenza, una corsia preferenziale per il trasporto pubblico o una corsia provvisoriamente chiusa per motivi di congestione o di lavori stradali, come definito dalla legislazione dello Stato membro d’infrazione;
  • Uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, come definito dalla legislazione dello Stato membro di infrazione.

 

[2] Per l’Italia il termine per il recepimento è scaduto il 6 maggio 2015.   Con la legge 9 luglio 2015, n. 114 è stato delegato il recepimento, ma salvo errori, pare che anche il termine previsto dalla legge delega sia scaduto abbondantemente.

[3] All’interessato sono riconosciuti i diritti di informazione, di accesso, di rettifica, cancellazione e blocco, di risarcimento del danno e di ricorso giurisdizionale, ai sensi degli articoli 7, 8, 13, 15, 53 e 152 del D.lgs 196/2003. Inoltre, l’interessato ha il diritto di ottenere:

a) che sia aggiunto un indicatore di validità ai dati di cui l’interessato contesta l’esattezza e per i quali non e’ possibile stabilire se siano corretti o inesatti;

b) che i dati non vengano cancellati ma solo conservati temporaneamente se vi sono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere un proprio legittimo interesse; i dati così conservati sono trattati ulteriormente solo per lo scopo che ha impedito la loro cancellazione.