SANZIONI AL C.D.S.
Dalla conversione del decreto 18/2016, novità per i pagamenti elettronici delle sanzioni del codice della strada

21 Marzo 2016
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Ecco come si è pensato di intervenire per ovviare alla questione sollevata dal Ministero dell’interno con la Circolare 14/1/2016 prot.300/A/227/16/127/34: “L’articolo 202, comma 1, primo e secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpreta nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento”. Ma l‘interpretazione, che peraltro dovrebbe valere per qualsiasi pagamento di sanzioni (e non solo), non pare risolvere del tutto il problema e continua a favorire il sistema bancario. Infatti, non si tiene conto del cut-off (che determina lo slittamento di un giorno se l’ordine di pagamento viene effettuato oltre un certo orario) e dei festivi consecutivi. Il principio, invece, dovrebbe essere molto semplice (e certo non nuovo nel panorama del computo dei termini); in sostanza, se viene dato un termine, questo deve essere effettivo a prescindere da quale mezzo, tra quelli consentiti, viene utilizzato. Forse troppo semplice, o forse poco gradito al sistema bancario, ma è quello che la Corte Costituzionale ha ritenuto corretto per la notifica.