RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL’ALCOLTEST. Nel caso di rifiuto a sottoporsi all’esame alcolemico previsto dall’articolo 186, comma 7, del codice della strada, il rinvio operato dalla norma all’articolo 186, comma 2, lettera c), è limitato al trattamento sanzionatorio ivi previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza o è esteso anche alla previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato?

Corte di Cassazione, 17 marzo 2016

22 Marzo 2016
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Le SS.UU. hanno fornito risposta al quesito affermando che il dato letterale dell’articolo 186, comma 7, tiene distinti i rinvii, inseriti nel primo e nel secondo periodo del comma 7 dell’articolo medesimo. Questa distinzione non consente di ritenere che il regime sanzionatorio concernete la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida possa mutuarsi dall’articolo 186, comma 2, lettera c, del codice della strada, essendo prevista un’autonoma disciplina che rinvia a quest’ultima norma con esclusivo riferimento alle modalità e procedure previste a proposito della confisca.

 

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