Utilizzo degli apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli

Articolo di L. Boiero tratto da PolNews, Quotidiano on-line per la Polizia Locale

11 Maggio 2016
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Le sorgenti di rumore  sono essenzialmente riconducibili in due grandi sistemi:

A) Sorgenti Sonore fisse. Esse sono definite in modo tassativo dall’art. 2, comma 1, lettera c) della L. 447/95. Costituiscono sorgenti sonore fisse:

– gli impianti tecnici degli edifici (es.: ascensori,impianti idraulici, impianti di riscaldamento o di condizionamento dell’aria)  e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria (es. sistemi di allarme)  il cui uso produca emissioni sonore;
– le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
– i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi del mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

B) Sorgenti Sonore mobili (art. 2, comma 1, lettera d), L. 447/95).Esse non sono elencate dalla legge. La loro definizione è per esclusione. Sono sorgenti sonore mobili tutte le sorgenti sonore che non siano sorgenti fisse.

A titolo di esempio, rientrano nella definizione di “sorgenti sonore mobili” le automobili prive di marmitta o con autoradio ad elevato volume,  il traffico veicolare, ferroviario, aereo, le macchine agricole,  gli antifurti di auto, ecc.
Per le emissioni derivanti da sorgenti sonore fisse sono previsti interventi di tipo autorizzatorio; per quelle derivanti da sorgenti mobili, gli interventi sono di tipo regolatorio.

Per quanto concerne  i rumori originati da veicoli a motore si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e nel DPR 16/12/92, n. 495.
Nello specifico, il  3° comma dell’art. 155 del Codice della Strada prevede che “Nell’usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento”. Contemporaneamente, il  1° comma dell’art. 350 del Regolamento di esecuzione del CdS, relativo all’art. 155 di quest’ultimo, specifica che:  “Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli di cui all’articolo 155, comma 3, del codice, non può superare nell’uso 60 L/Aeq dB (A) misurato a 10 cm dall’orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo”.

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