Sinistro stradale: i rilievi planimetrici effettuati dall’organo di polizia stradale hanno efficacia di piena prova, fino a querela di falso

La Corte di Cassazione, in una recente sentenza del 10.8.2016, afferma che il rapporto del sinistro stradale comprensivo dei rilievi planimetrici effettuati dall’organo di polizia stradale fa piena fede sino a querela di falso di quanto in essi attestato come dato oggettivo

2 Settembre 2016
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La Corte di Cassazione, in una recente sentenza del 10.8.2016, afferma che il rapporto del sinistro stradale comprensivo dei rilievi planimetrici effettuati dall’organo di polizia stradale fa piena fede sino a querela di falso di quanto in essi attestato come dato oggettivo.

Va osservato che i rilievi planimetrici effettuati dai carabinieri intervenuti sui luoghi del sinistro, in quanto provenienti da pubblici ufficiali, hanno efficacia di piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c. relativamente alla provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Nella specie, i militari hanno riscontrato la presenza di segnaletica orizzontale che imponeva al conducente della bicicletta di concedere la precedenza all’autovettura, ricostruendo poi la dinamica del sinistro sulla base di tale dato oggettivo.
Da ciò si desume che gli stessi hanno accertato in concreto che non vi era segnaletica di alcun tipo che imponesse analogo obbligo al conducente dell’autovettura, circostanza che all’evidenza avrebbe portato ad una diversa ricostruzione dell’incidente. La mancanza dell’indicazione di tale segnaletica, quindi, non può essere attribuita, come sostiene il ricorrente, ad una svista o ad una personale valutazione di irrilevanza, risolvendosi invece in un accertamento di fatto compiuto dal pubblico ufficiale, facente piena prova fino a querela di falso. In tale situazione, nessun rilievo probatorio di segno contrario può assumere la documentazione fotografica prodotta dall’odierno ricorrente.

Mette conto infine di rilevare come il ricorrente non abbia censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di merito, sulla base della localizzazione dei danni riportati dall’autovettura, ha affermato che la stessa aveva già superato l’incrocio.