Transito su corsia riservata a mezzi pubblici, irrilevante che il veicolo sia un mezzo di soccorso stradale

Confermato dalla Corte di Cassazione il verbale di accertamento ad un veicolo di soccorso stradale per il transito su corsia riservata ai mezzi pubblici ai sensi degli artt. 7 e 14 C.d.S.: nel caso in oggetto, l’ordinanza sindacale limitativa della circolazione sulle corsie preferenziali non autorizzava gli automezzi adibiti a soccorso stradale

22 Novembre 2016
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La Corte di Cassazione conferma il verbale di accertamento per violazione ai sensi degli artt. 7 e 14 C.d.S. poiché, nel caso in specie, l’automezzo del ricorrente, adibito a soccorso stradale, non era munito di specifica autorizzazione a percorrere la corsia preferenziale e l’ordinanza sindacale limitativa della circolazione sulle corsie preferenziali non indicava gli automezzi adibiti a soccorso stradale tra quelli autorizzati a percorrere la corsia riservata (né risulta che il veicolo fosse impegnato, al momento della rilevata infrazione, in operazioni di soccorso).

Per nulla rilevante il fatto che il comportamento precedente dell’Ente, rispetto all’annullamento in autotutela di infrazioni identiche commesse dall’opponente, avesse ingenerato il ragionevole affidamento della percorribilità della corsia.

Consulta la Sentenza Corte di Cassazione 8.11.2016 n. 22710 dell’8.11.2016