La definizione agevolata dopo la conversione in legge del “decreto fiscale” D.l. n. 193/2016 (seconda parte)

Riprendiamo e completiamo l’analisi dell’articolo 6, relativo, come visto, alla disciplina della definizione agevolata per le procedure di riscossione attivate tramite ruolo. Una attenzione separata merita il comma 12-bis, sostanzialmente estraneo alle tematiche della definizione agevolata… continua a leggere

6 Dicembre 2016
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Di M. Ancillotti – Seconda parte

Riprendiamo e completiamo l’analisi dell’articolo 6, relativo, come visto, alla disciplina della definizione agevolata per le procedure di riscossione attivate tramite ruolo.
Una attenzione separata merita il comma 12-bis, sostanzialmente estraneo alle tematiche della definizione agevolata e destinato a modificare l’articolo 1, comma 684, della legge 190/2014, relativo alla articolazione cronologica di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità.
Viene così stabilito che le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019. Slitta, dunque, ancora in avanti il termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e conseguentemente si sposta in avanti anche il termine affidato agli enti creditori per eseguire il controllo di merito ai fini della concessione del discarico… continua a leggere l’approfondimento

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