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La Corte di Cassazione, in tema di guida in stato di ebbrezza, richiama la precedente giurisprudenza per ricordare che il cosiddetto alcoltest, eseguito con le procedure e gli strumenti di cui all’art. 186 del codice della strada e all’art. 379 del relativo regolamento, costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza e che è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’espirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio.
Nel caso in specie, il ricorrente, già condannato in riferimento al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S,. osserva che i giudici si sono basati sull’esito del test etilometrico, senza soffermarsi sul contenuto della deposizione resa dal consulente della difesa. Ma il ricorso è inammissibile circa la questione relativa all’apprezzamento degli esiti del test strumentale effettuato: infatti le prove si erano svolte regolarmente e i dati relativi alla accertata concentrazione alcolemica erano pienamente attendibili.
La Cassazione ricorda pure che:
“in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non potendo la parte limitarsi a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro”.
Consulta la Sentenza Corte di Cassazione n. 305 del 4.1.2017