Se l’ufficio non spedisce i verbali di infrazione al Codice della Strada, chi è il responsabile?

Se l’ufficio non è organizzato come vuole la normativa, con espresse deleghe e incarichi assegnati, in caso di mancata redazione dei verbali ne risponde il capo ufficio, o in sua assenza il dipendente con qualifica più elevata.

30 Maggio 2017
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Ci occupiamo di un ricorso proposto da un graduato della Polizia di Stato, in servizio presso un ufficio verbali della Polizia Stradale. All’agente è stata inflitta una sanzione disciplinare motivata come segue:

“Quale vice responsabile dell’ufficio verbali della sezione Polizia stradale di (omissis), denotava grave negligenza in servizio, poiché non svolgeva la dovuta attività di controllo sull’andamento dell’ufficio e non interveniva in alcun modo al fine di porre rimedio a una grave problematica connessa alla mancata verbalizzazione di un rilevante numero di infrazioni”

Stiamo parlando della mancata redazione di ben 17.000 e più verbali di contestazione, relativi all’infrazione di cui all’art. 126-bis del Codice della Strada.

Chi è responsabile del malfunzionamento dell’ufficio?

Il ricorrente sostiene di non essere a capo dell’ufficio, di conseguenza la responsabilità di quanto sopra citato non ricadrebbe su di lui. I giudici devono quindi stabilire chi è responsabile in caso di mancata redazione dei verbali di infrazione al C.d.S. in un ufficio della Polizia di Stato?

Il TAR accoglie il ricorso e annulla la sanzione:

“salvo che vi sia un dipendente istituzionalmente incaricato delle funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del titolare dell’ufficio, reparto o istituto, ne assume la direzione il dipendente dell’ufficio con qualifica più elevata”.

L’agente sanzionato figura quale addetto all’ufficio verbali e in nessun modo risulta “istituzionalmente incaricato delle funzioni vicarie” del capo ufficio verbali. Il responsabile della redazione dei verbali di sviluppo ai sensi dell’art. 126-bis Codice della Strada deve ritenersi il dirigente dell’unità organizzativa, cioè il capoufficio.

Il fatto che il ricorrente sanzionato sia l’unica persona ad aver inserito nel sistema informatico le poche verbalizzazioni ex art. 126-bis non lo rende di conseguenza responsabile della mansione.