Regolamento (UE) n. 168/2013: tricicli a motore

Continuano gli approfondimenti di L. Tassoni sul regolamento 168. Oggi ci occupiamo di tricicli a motore, inclusi nella categoria L5e.

14 Giugno 2017
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In un precedente approfondimento sono stati presi in considerazione i ciclomotori a tre ruote classificati nella categoria L2e.

Nel presente approfondimento si prenderanno in considerazione i veicoli classificati dal regolamento n. 168/2013 nella successiva categoria L5e, cioè i tricicli a motore, i quali vengono appunto definiti nell’Allegato I del regolamento, intitolato Classificazione dei veicoli, come segue:

tre ruote e tipo di propulsione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, cioè un motore a combustione interna ad accensione spontanea (AS) o comandata (AC), a combustione esterna, a turbina o motore rotativo a pistone, ad aria precompressa che non emette livelli di inquinanti e/o di gas inerti superiori ai livelli presenti nell’aria ambiente o elettrico, oppure una combinazione dei suddetti sistemi di propulsione o una combinazione multipla di tali configurazioni di propulsione, inclusi i motori elettrici e/o a combustione multipla;

  • massa in ordine di marcia ≤ 1.000 kg;
  • in via residuale, veicolo che non può essere classificato come categoria L2e, in quanto non rispetta anche una soltanto delle condizioni previste per quest’ultima categoria.

L’allegato I del regolamento n. 168/2013 suddivide la categoria L5e in due sottocategorie:

  • L5e-A, relativa ai tricicli;
  • L5e-B, relativa ai tricicli commerciali.

I tricicli della sottocategoria L5e-A sono definiti in maniera residuale come «veicoli L5e diversi da quelli conformi ai criteri specifici di classificazione dei veicoli L5e-B » e con un massimo di…

 

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