Novità in materia di procedibilità per il reato di lesioni gravi o gravissime da incidente stradale

Oggi in aula il voto sul progetto di riforma del processo penale che introdurrà, anche se non a breve termine, novità per quanto riguarda la procedibilità del reato di lesioni stradali gravi o gravissime. (di G. Carmagnini)

14 Giugno 2017
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(di G. Carmagnini)

AGGIORNAMENTO: Nella parte antimeridiana della seduta la Camera con 320 voti favorevoli, 149 voti contrari e 1 astenuto ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del progetto di legge, già approvato in un testo unificato dal Senato: S. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario (C. 4368). Nel pomeriggio, dopo aver esaminato gli ordini del giorno, la Camera ha approvato in via definitiva il provvedimento.

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Oggi in Aula il voto sulla questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del progetto di legge: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario (approvato, in un testo unificato, dal Senato) (C. 4368), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17.30 le dichiarazioni di voto e il voto finale. Per effetto del pacchetto di riforma, il Governo sarà delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati. In particolare la modifica dovrà  prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all’articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d’ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
  2. ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell’articolo 339 del codice penale;
  3. nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità;

Inoltre, in conseguenza del cambio del regime di procedibilità, dovrà prevedere che, per i reati perseguibili a querela commessi prima della data di entrata in vigore della modifica, il termine per presentare la querela decorrerà dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato e che, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice dovrà informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

In sostanza, salvo le ipotesi più gravi, per i reati di cui all’articolo 590-bis tornerà la procedibilità a querela, ma questo dopo che il Governo avrà esercitato la delega e, quindi, ci vorrà del tempo ancora, visto che è dato termine entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge che quasi sicuramente stasera sarà approvata definitivamente con il voto di fiducia alla Camera.