Dal servizio quesiti: calcolo superamento della massa rimorchiabile

Un’autovettura di massa a pieno carico di 3140kg e rimorchiabile 1200kg, può trainare un rimorchio TATS di portata 300kg e rimorchiabile 1300kg? Quali violazioni commetterebbe il trasgressore?

11 Luglio 2017
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

Un’autovettura di massa a pieno carico di 3140kg e rimorchiabile 1200kg, può trainare un rimorchio TATS di portata 300kg e rimorchiabile 1300kg? Quali violazioni commetterebbe il trasgressore?

[su_divider top=”no” text=” ” size=”5″ margin=”5″]

La dottrina è concorde sul fatto che si debba considerare la “massa rimorchiabile” come la massa effettiva del rimorchio in ordine di marcia al momento dell’accertamento.

Tale considerazione è avallata dalla Direttiva 97/27/CE del 22 luglio 1997 concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modificava la direttiva 70/156/CEE , secondo la quale per «massa rimorchiabile» si intende la massa di un rimorchio a timone o di un semirimorchio con «dolly» agganciati al veicolo a motore oppure la massa corrispondente al carico che grava sugli assi di un rimorchio ad asse centrale o di un semirimorchio agganciati al veicolo a motore, mentre si definisce «massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile» la massa massima rimorchiabile dichiarata dal costruttore.

Il superamento della massa rimorchiabile in base alla massa effettiva del rimorchio TATS determina l’applicazione della sanzione dell’articolo 63 del Codice della Strada.

Normativa e prassi relativa ai controlli dei rimorchi TATS e alle patenti necessarie per il traino

Infine, anche se non specifico oggetto del quesito, si ricorda che la questione del traino dei TATS con veicoli per la guida dei quali è necessaria la patente di categoria B è stata oggetto di numerose e ondivaghe interpretazioni ministeriali. Il 25 maggio 1994, con la circolare prot. n. 4494/4630 (ora abrogata dalla circolare 24640/2015) il Ministero dei trasporti ha affrontato la questione relativa ai rimorchi per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive (T.A.T.S.), contemplati dall’articolo 56, comma 2, lettera f) del codice della strada.

Con la suddetta nota il dicastero ha precisato che ai rimorchi TATS, in sede di omologazione, sono assegnate due masse complessive, una minima ed una massima. Per cui, il controllo se siano o meno rispettate le condizioni che consentono il traino con la sola patente di categoria B senza la necessità della categoria E, secondo la circolare, “deve essere effettuato sulla bascula, al momento del controllo stesso e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso”.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 40T del 30 settembre 2003, di recepimento della direttiva 2000/56/CE, con la quale è stata modificata la direttiva 91/439/CEE. Il suddetto decreto ha però ribadito che la massa alla quale occorre fare riferimento è quella indicata sulla carta di circolazione, poiché stabilisce che con la sola patente di categoria B si possono condurre anche “complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice”.

In seguito alla pubblicazione del decreto n. 40T, il Ministero dell’interno, con la circolare prot. n. 300/A/1/32901/109/12/2 del 1° giugno 2004, sembrava aver chiarito definitivamente la questione. Nella suddetta nota, infatti, il dicastero ebbe a sostenere che “si ritengono superate le disposizioni secondo le quali il controllo dei suddetti veicoli doveva essere effettuato accertando il peso reale del complesso e non con la somma delle masse rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che lo formano”.

Tuttavia, lo stesso Ministero dell’interno, con la successiva ed ulteriore circolare prot. n. 300/A/1/42969/105/3/1 del 25 maggio 2005, ha interpretato la normativa vigente in maniera completamente opposta, almeno per quanto riguarda i rimorchi TATS, rispetto alla nota diramata poco più di un anno prima. Il dicastero, infatti, ha confermato nell’ultima circolare che “il decreto 30 settembre 2003 che ha recepito la direttiva sopra richiamata, non ha apportato modifiche alla previgente normativa” e che “di conseguenza le disposizioni previste dalla citata circolare prot. 4494/4630 del 25 maggio 1994 della Direzione Generale della M.C.T.C., continuano ad esplicare la loro efficacia”, ritenendo pertanto ancora necessaria, nel caso di traino di un rimorchio TATS, la verifica della massa effettiva durante la circolazione, in luogo del valore indicato nella carta di circolazione del veicolo.

Infine, con la circolare 2460/2015, il MIT ha ritenuto che la nuova direttiva 2006/126/CE non consenta più di mantenere le precedenti disposizioni, per cui nuovamente il riferimento per i rimorchi TATS ai fini dell’individuazione della patente necessaria per il loro traino torna ad essere la massa massima ammissibile riportata sul documento di circolazione.