Servizi a pagamento – Applicazione articolo 22, comma 3-bis d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96

Pubblichiamo un approfondimento di M. Ancillotti in merito alle spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l’espletamento di servizi di cui all’articolo 168 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’ente

20 Novembre 2017
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Approfondimenti di M. Ancillotti

L’articolo 22, comma 3-bis, del d.l. n. 50/2017, convertito nella legge 96/2017 sembra porre interamente a carico del privato promotore o organizzatore di un evento, le spese relative all’impiego di personale della Polizia locale e stradale ai fini della sicurezza. E’, inoltre previsto che le ore di servizio aggiuntivo, effettuato dal personale della Polizia locale in occasione di tali eventi, non siano considerate nel calcolo degli straordinari del personale. Appare evidente che l’intervento del legislatore è rivolto ad evitare che gravino sul bilancio comunale oneri di spesa connessi a servizi di Polizia Municipale, attivati in seguito alla richiesta da parte di privati. La normativa di riferimento – di cui, più nel dettaglio nell’immediato prosieguo – non sembra però consentire una trattazione così semplicistica della questione ed al contrario offre scenari non componibili senza una adeguata analisi dei problemi. È opportuno precisare, tra l’altro, che una disposizione simile a quella appena richiamata esisteva anche in precedenza. Il d.l. 119/2014, all’articolo 3, lettera c-bis), disponeva infatti che una quota non inferiore all’1% e non superiore al 3% degli introiti complessivi, derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi, fosse destinata al finanziamento dei costi sostenuti per mantenere la sicurezza e l’ordine pubblico. In particolare, tale somma forniva copertura ai costi delle ore di straordinario effettuate dalle Forze di polizia e della relativa indennità di ordine pubblico. La disposizione deve intendersi abrogata dal successivo art. 2, comma 3-bis, d.l. 50/2017.

Norme simili che prevedono l’assunzione della copertura delle spese da parte dei soggetti organizzatori sono contenute anche nella normativa attinente l’ordinamento degli Enti Locali. L’articolo 43, comma 3, della legge 449/97 o lo stesso articolo 119 d.lgs. 267/2000 prevede, infatti la possibilità di stipulare specifiche convenzioni tra la Pubblica Amministrazione e il privato. Spesso inoltre esistono regolamentazioni interne a ciascun ente.

In ogni caso la normativa statale in osservazione esclude che le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di Polizia locale in occasione degli eventi organizzati dai privati siano considerate nel calcolo degli straordinari del personale e con ciò espressamente sottraendo tali prestazioni ai limiti retributivi previsti dalla legge. Alla luce di tali riferimenti normativi e cercando una loro combinazione proviamo ad affrontare i vari problemi. Il primo aspetto da chiarire, propedeutico alla soluzione di altri interrogativi, riguarda la corretta definizione da attribuire alla espressione di servizi di carattere privato, richiamata dal d.l. 50/2017. A prima vista sembra trattarsi di una perimetrazione piuttosto ampia in qualche modo legata all’esistenza di un lucro per i soggetti organizzatori ed assenza di interesse pubblico che non può, ovviamente, essere individuato nella necessità di assicurare servizi di vigilanza a manifestazioni che, rimanendo pienamente private, producono riflessi in ambito pubblico. In questo senso sembra rientrare nella nozione la quasi totalità degli eventi cittadini organizzati da strutture private, quali, per es.: manifestazioni sportive, (maratone varie, partite di calcio ed altri sport), attività di pubblico spettacolo, ancorché si svolgano all’interno di luoghi chiusi, ma tali da produrre effetti pregiudizievoli sul traffico e sulla sicurezza in generale in ambito pubblico. In questo senso potrebbero rimanere esclusi solo quegli eventi direttamente organizzati da enti pubblici o organizzazioni prive di scopo di lucro che abbiano come unico obiettivo la promozione dell’attività sportiva o filantropica oggetto della loro stessa ragione di esistere. Tale destinazione, ad avviso di chi scrive, cessa in presenza di un chiaro ed inequivocabile interesse lucrativo del tutto preponderante rispetto a quello pubblico. Da valutare poi se la presenza, in determinate importanti manifestazioni pubbliche sportive (partite di calcio, eventi sportivi di straordinaria importanza) di un interesse pubblico diffuso, rappresentato dal valore sociale della promozione dello sport in generale, non rappresenti esso stesso aspetto da far fuoriuscire quell’evento dalla considerazione meramente privata e lucrativa perseguita dagli organizzatori. Valutazione in ogni caso e comunque non facilissima e che necessita, per evitare equivoci, di una preventiva presa di posizione da parte dell’Amministrazione con una elencazione, esaustiva, delle manifestazioni escluse dall’obbligo della corresponsione delle spese.

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