IL CASO – Safety e modalità operative

Safety: tipologia e profili di responsabilità

1 Agosto 2018
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A proposito delle misure per la Safety: pur condividendo in linea di principio i contenuti della direttiva del Capo della Polizia del 07.06.17, reputo imprescindibile la Giurisprudenza formata a seguito della nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 2331/2007), per cui sembrerebbe di dover qualificare i provvedimenti dell’Organo di Polizia al valore di mera circolare inter partes. Ciò nonostante e senza che siano intervenuti correttivi da parte del Legislatore nei riguardi del TULPS, la direttiva Gabrielli ha assunto efficacia erga omnes, per cui è imposto il vincolo normativo per la generalità e per la pluralità dei soggetti esterni. In aggiunta gli Organi periferici dello Stato, vedi Prefetture, Questure e Vigili del Fuoco, hanno provveduto loro stessi ad emanare indirizzi aggiuntivi e note “interpretative” sulle misure di sicurezza e per l’incolumità in occasione di manifestazioni pubbliche, distinguendo, per le competenze primarie dei Sindaci in materia di rilascio di licenze, che le manifestazioni sono tassativamente vietate se non vengono assicurate le misure di safety. Sulla scia dei provvedimenti elencati nella nota circolare, considerati vincolanti per il rilascio delle autorizzazioni in occasione di eventi pubblici, gli Enti Organizzatori (vedi Pro Loco, Comitati ecc.) lamentano e manifestano insofferenza per quelle misure ritenute particolarmente impegnative ed onerose, per cui stanno esercitando forte pressione sulla rappresentanza politica territoriale ed a ricaduta sugli Organi di governo periferici.

Nella ns Regione, a seguito dei recenti incontri tenuti in sede pubblica e quindi alla presenza di Enti Organizzatori, i rappresentanti locali del Ministero degli Interni si sono espressi riconoscendo fermamente i dettami contenuti nella circolare della Gabrielli ma per aprire spiragli alle aspettative agli Organizzatori di eventi “.. hanno esortano le Polizie locali a seguire il principio del…. “buon senso” per il rilascio dei titoli di licenza e per i controlli al fine…. di allargare le maglie strette della norma. Tralasciando sull’ipocrita “svolta”, ancora una volta caratterizzata sull’esempio del cerino in mano, il punto di domanda è quello di avere conoscenza sulla tipologia o meglio sui profili di responsabilità scaturenti nel caso venissero trascurate le prescrizioni elencate nella direttiva del Capo della Polizia di Stato e soprattutto su quali soggetti andrebbero a ricadere, dal momento che, riferisco, la Questura ha richiesto l’invio della documentazione per la pianificazione di ogni evento ma delegano, immancabilmente attraverso l’Ordinanza ex art. 37 DPR 782/85, il controllo degli adempimenti agli stessi Organi di Polizia Locale che hanno rilasciato i titoli.

Vi chiedo, infine, di conoscere, in termini di obbligo ed effetti per la Polizia Locale in assenza di specifici accordi, gli adempimenti per le Ordinanze di servizio emanate dal Questore.

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