Compensi del settimo giorno lavorativo, da specifiche disposizioni di legge e per i titolari di PO all’esame dell’ARAN

13 Gennaio 2020
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L’ARAN ha pubblicato in data 20 dicembre 2019 diversi orientamenti applicativi su specifiche domande poste da alcuni enti del comparto delle Funzioni Locali, riguardanti problematiche riferite ai compensi aggiuntivi definiti da specifiche disposizioni di legge, per i titolari di posizione organizzativa e in caso di prestazioni di lavoro del dipendente nel settimo giorno lavorativo.

Compenso aggiuntivo messo notificatore

Con l’orientamento applicativo CFC 54 l’ARAN è stata chiamata a fornire parere a un’amministrazione locale per il riconoscimento dell’indennità prevista per i messi notificatori che svolgono attività di ufficiale giudiziario.
Precisa l’ARAN che l’importo dell’indennità aggiuntiva prevista dall’art.70 quinquies del CCNL 21/05/2018, per un importo annuale non superiore a 350 euro annui, è prevista per i messi notificatori nominati con funzioni di ufficiali giudiziari. La normativa inserita precisano i tecnici dell’ARAN non è dissimile da quella del precedente contratto (art.36, comma 2, del CCNL del 22.1.2004), ossia che tale remunerazione aggiuntiva è dovuta solo in presenza delle specifiche responsabilità formalmente conferite dall’ente per le funzioni aggiuntive di ufficiale giudiziario. In altri termini, se manca tale specifico conferimento di funzioni aggiuntive l’indennità non potrà essere riconosciuta.

Compensi ISTAT   

Con altro orientamento applicativo CFL 56 l’ARAN risponde al quesito posto da una amministrazione locale riguardante la remunerazione aggiuntiva al personale connessa a indagini statistiche e censimenti, ovvero se tali compensi spettino anche in presenza di attività svolte durante il normale orario di servizio.
Nessun dubbio può presentarsi avuto riguardo ai compensi aggiuntivi dovuti per le indagini ISTAT, stante la chiara formulazione della norma contrattuale la quale all’art.70 ter, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, espressamente prevede che i compensi ISTAT sono finalizzati a “… remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro”.

Compensi recupero tributari

Con orientamento applicativo CFL65, l’ARAN risponde alla domanda di un ente locale riguardante la possibilità di remunerare con compensi aggiuntivi i titolari di posizione organizzativa per il recupero tributario sull’IMU e sulla TARI previsto dalla legge di bilancio 2019.
Ricorda l’ARAN che l’art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 espressamente stabilisce che, all’interno del Fondo, le risorse variabili possano essere incrementate con quelle derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge. Pertanto, anche gli incentivi tributari introdotti dalla legge di bilancio 2019 soddisfano entrambe le condizioni contrattuali trattandosi di risorse rinvenienti da specifiche disposizioni di legge ed essendo, in base alle stesse, espressamente finalizzate anche al trattamento economico accessorio del personale, secondo le quantità e le modalità ivi previste.

Retribuzione settimo giorno lavorativo

Con orientamento applicativo CFL 64, l’ARAN è stata chiamata a chiarire la possibilità, per un dipendente chiamato a svolgere il proprio lavoro nel settimo giorno lavorativo, considerato il suo orario lavorativo distribuito su sei giorni a settimana, a monetizzare la prestazione invece di recuperare la giornata lavorativa e se nella retribuzione dovuta possa rientrare anche l’indennità di condizioni di lavoro.
L’ARAN evidenzia l’impossibilità per un dipendente di lavorare sette giorni senza possibilità di recupero del settimo giorno lavorato, non essendo possibile remunerare anche il mancato riposo se non fruito. Si tratta di un riposo volto a consentire al lavoratore di godere di quello settimanale, espressamente garantito dalla legge come diritto soggettivo, dallo stesso precedentemente non fruito per ragioni di servizio. Proprio, per tale aspetto, si esclude che il riposo o anche solo parte di esso possa essere oggetto di rinunzia da parte del lavoratore e, quindi, anche che lo stesso possa essere sostituito con forme di monetizzazione.
Infatti, al lavoratore che presta lavoro nel giorno del riposo settimanale spetta solo un compenso aggiuntivo pari ad una maggiorazione del 50% della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art.10 del CCNL del 9.5.2006, commisurato alle ore di lavoro effettivamente prestate (pertanto, ad esempio, fatto 100 il valore della retribuzione oraria di cui all’art.10, comma 2, lett. b), del CCNL del 9.5.2006, l’importo del compenso dovuto al lavoratore sarà pari a 50 – e non a 150 per ogni ora di lavoro prestato). Inoltre, se l’attività è svolta nel giorno obbligatorio del suo riposo settimanale (ossia se ha prestato lavoro nel settimo giorno settimanale), al lavoratore spetta anche il riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa effettivamente resa (dichiarazione congiunta n. 13 allegata al CCNL del 5.10.2001).
Avuto riguardo alla possibilità di fruire di un compenso per le condizioni di lavoro, precisa l’ARAN che l’art.24, comma 4, del CCNL del 14.9.2000 prevede espressamente che lo specifico compenso previsto per il lavoro reso nel giorno del riposo settimanale è pienamente cumulabile con ogni altro trattamento accessorio collegato alla prestazione, con la conseguenza che anche l’indennità per condizioni di lavoro potrà essere erogata.

Sospensione cautelativa e retribuzione di posizione

Con orientamento applicativo CFL68 i tecnici dell’ARAN affrontano il problema relativo ad un dipendente assolto in un procedimento penale che era stato sospeso dal servizio il cui provvedimento era stato poi revocato, ed in particolare se la retribuzione di posizione all’epoca allo stesso attribuita debba essere o meno corrisposta, non avendo nel periodo di sospensione esercitato le relative attività.
I tecnici dell’ARAN evidenziano che le disposizioni contrattuali prevedono che “Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio, o a prestazioni di carattere straordinario …” (art.61, comma 8, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.20189). Si nota come rispetto alla precedente disposizione contrattuale “… ai compensi comunque collegati … agli incarichi …” (art.5, comma 9, del CCNL del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali dell’11.4.2008) mancherebbe ora un espresso rinvio alla disposizione contrattuale che consentiva di escludere dal conguaglio la retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa. Di conseguenza, non si ritiene più possibile non riconoscere al dipendente la retribuzione di posizione. Infatti, la retribuzione di posizione in esame, in considerazione della sua natura e delle sue caratteristiche legittimanti non può essere ricondotta tra le indennità connesse alla presenza in servizio che, ai sensi dell’art.61, comma 8, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, sono escluse dal conguaglio ivi previsto.

Personale in convenzione e posizione in convenzione      

Con orientamento applicativo CFL59, l’ARAN precisa le corrette modalità di determinazione della retribuzione di posizione del personale titolare di posizione organizzativa in caso di convenzione tra due enti.
In presenza della titolarità della posizione organizzativa del dipendente in convenzione tra due enti, con ripartizione delle ore lavorate tra i due enti nel limite delle 36 ore settimanali (cd. scavalco condiviso) si farà applicazione della disciplina prevista dall’art.17, comma 6, del CCNL del 21.5.2018. In questo caso l’ente di appartenenza continua a corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri dallo stesso stabiliti, riproporzionate in base all’intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico. L’ente in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrisponderà le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa. Infine, l’ente di utilizzazione, per compensare effettivamente la maggiore gravosità connessa alla titolarità di due posizioni organizzative e lo svolgimento delle prestazioni in diverse sedi di lavoro, può altresì corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione di importo non superiore al 30% della stessa con oneri a proprio carico. Ricorda a tal fine l’ARAN che, per effetto della nuova disciplina, tenuto conto anche delle regole in materia di valori della retribuzione di posizione previste dall’art.15 del CCNL del 21.5.2018, è venuto meno anche il precedente tetto di € 16.000.
Al fine di poter comprendere l’esatta portata della disposizione contrattuale, i tecnici dell’ARAN effettuano il seguente esempio.
Supponendo che l’ente datore di lavoro corrisponda la retribuzione di posizione pari a € 11.300 in caso di ridotta prestazione lavorativa del 50% (in quanto l’altro 50% svolto nell’ente convenzionato), la retribuzione di posizione per 18 ore lavorative sarà ora pari a € 5.650.

L’ente utilizzatore della posizione organizzativa abbia anche lui previsto la retribuzione di posizione a tempo pieno pari a € 11.300 per il tempo pieno, utilizzando per 18 ore settimanali il dipendente in convenzione dovrebbe corrispondere € 5.650 che, in caso di maggiorazione del 30% potrebbero aumentare fino ad € 5.650 x 1.30= € 7.345.

 

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