Appena emanata la nuova ordinanza del Ministero della salute con validità 21-25 marzo. La passeggiata solo in “prossimità” dell’abitazione; chiusi giardini, parchi, etc.

20 Marzo 2020
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E’ stata emanata la nuova ordinanza del Ministero della salute 20/3/2020  “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”

 

Con validità dal 21 al 25 marzo.

a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) non è consentito svolgere attivita’ ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attivita’ motoria in prossimita’ della propria abitazione, purche’ comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonche’ nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) nei giorni festivi e prefestivi, nonche’ in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, e’ vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.