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Il deposito temporaneo prima della raccolta secondo il Decreto 116/2020

Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.116/2020 inerente l’attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 e 2018/852 e contiene rilevanti novità in materia di rifiuti e di imballaggi:
E’ necessario perato rivisitare i concetti di rifiuto e di deposito temporaneo alla luce della novella normativa.
Secondo il decreto i rifiuti sono classificati, relativamente all’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lettera b -ter).
- Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 184 -bis;
- c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all’art. 183, comma 1, lettera b -ter);
- i) i veicoli fuori uso.