La “liberalizzazione” dei permessi di soggiorno per lavoro grazie al decreto “salva Italia”!
L’approfondimento a cura di S. Bedessi

13 Dicembre 2011
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Il recentissimo decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”) ha modificato, aggiungendo un nuovo comma 9-bis, il D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”); testualmente:
«3. Allo scopo di facilitare l’impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente comma:
“9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.  L’attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d’attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.”
».
La norma va letta in congiunzione con il preesistente comma 9 dello stesso articolo 5, che recita:
«9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.».
Il nuovo comma 9-bis, che in inserisce in un contesto di forsennata, compulsiva, ed ormai scellerata adesione alle politiche neoliberiste di annullamento di qualsiasi controllo ex-ante da parte dello Stato, nella falsa utopia che la pubblica amministrazione sia in grado, con i soli controlli ex-post, di poter regimare dinamiche sociali ed economiche sempre più complesse, cosa che invece con la progressiva riduzione delle risorse pubbliche sarà sempre meno possibile, di fatto rende legittima la permanenza sul suolo italiano dello straniero che abbia semplicemente richiesto il permesso di soggiorno (ovvero ne abbia richiesto il rinnovo), malgrado sia scaduto il termine dei venti giorni senza averlo ottenuto.
La già esistente norma del comma 9 andava intesa, se si procedeva ad una interpretazione letterale, sicuramente la più logica interpretazione da farsi in questo caso, nel senso che il termine di venti giorni era un termine ordinatorio per la pubblica amministrazione, da rispettarsi nel caso che i controlli posti a presidio del rilascio del permesso di soggiorno avessero avuto esito positivo e da prostergarsi nel caso i controlli fossero stati più complessi…

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