Confiscabile per ebbrezza l’auto intestata alla ditta di cui il conducente è socio
La Cassazione torna sulla confisca del veicolo in materia di ebbrezza.
La norma è nota e “rodata”. Quando si viola l’articolo 186 in terza fascia (art. 186 comma 2 lettera C) per tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, oppure quando ricorre la violazione dell’art. 187 cds, ed infine, in tutte le ipotesi di rifiuto ai pretest od alle prove previste dagli articoli 186 e 187, è prevista la confisca del veicolo condotto con sequestro amministrativo previsto dall’articolo 224 ter primo comma.
La giurisprudenza ha “lavorato” parecchio sull’argomento precisando, fra l’altro, che è confiscabile il veicolo cointestato, che è confiscabile il veicolo in leasing e, con la pronuncia di Cassazione penale sezione IV – sentenza 20.03.2012 n. 10912, che è confiscabile il veicolo intestato ad una persona giuridica (ditta) quando questo rientra comunque nell’effettivo e concreto dominio dell’imputato in quanto nella sua disponibilità al momento del controllo.
I fatti in questione traggono origine da un accertamento, a carico ovviamente di un conducente, di un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, con conseguente sequestro dell’autovettura di grossa cilindrata ai fini della confisca. Per la verità all’epoca dei fatti non si parlava ancora di art. 224 ter cds ma di art. 321 cpp: poco importa però nella sostanza.
Il difensore del trasgressore/conducente si oppose in quanto, a suo dire, si trattava di veicolo che non avrebbe potuto essere oggetto di confisca in quanto intestato ad un soggetto terzo.
La Cassazione ha ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento in quanto, precisa la Corte, la norma disciplina un’ipotesi di confisca obbligatoria del veicolo con il quale il reato è stato commesso salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ne consegue che il proprietario del veicolo, per non incorrere nella confisca, non è sufficiente che sia persona diversa dal conducente, ma qualche cosa di più: cioè estraneo al reato.
Prosegue la Cassazione Penale che è consolidata la giurisprudenza secondo la quale, in tema di confisca, non integra la nozione di “appartenenza a persona estranea al reato” la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l’intestazione sia del tutto fittizia e che, in realtà, sia l’autore dell’illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene, (di recente Sez. IV 26.2.2010 n.20610 rv. 247326; sez. VI 3.2.2011 n.13360 rv.249885). Tenuto conto del rapporto di necessaria strumentalità tra l’impiego del veicolo e la consumazione del reato di guida in stato di ebbrezza previsto dall’art. 186 C.d.S. si vuole dunque evitare che le finalità, ad un tempo repressive e preventive, della norma siano frustrate da una intestazione del bene soltanto formale.
Nel caso in esame il conducente era anche socio della società’ intestataria del mezzo utilizzato per la commissione del reato, avente sede nello stesso domicilio dichiarato dal ricorrente ed effettivo utilizzatore dello stesso. Ha in tal modo fornito una sufficiente motivazione sulla ritenuta disponibilità del bene da parte del C. , che, a prescindere dal dato della intestazione del veicolo alla società, era nella condizione di fare liberamente uso dell’auto di cui si discute.
Giusta pertanto la misura della confisca.