La notifica è valida a chiunque apra la porta di casa?
Il problema riguarda le notifiche non a mani del destinatario. L’incaricato della notifica arriva, suona alla porta e consegna l’atto a chi gli ha aperto. Poi rientra in sede (ufficio o posta poco importa, cambia solo il tipo di adempimento), compila un’altra raccomandata con la quale avvisa il destinatario dell’atto di averlo notificato a “persona di famiglia” in busta chiusa così come vuole la normativa in materia di privacy.
Nel caso che ha portato il contradditorio fino alla Sentenza di Cassazione civile sezione tributaria ordinanza 11.04.2012 n. 5729, il destinatario dell’atto, partendo dal presupposto (errato) che “persona di famiglia”, secondo l’articolo 139 del codice di procedura civile sarebbe solamente quella inserita nello stato di “famiglia anagrafica”, si è opposto cercando di rendere invalida la notifica in quanto effettuata a persona sbagliata (cioè non inserita nello stato di famiglia anagrafica).
La Corte ha ritenuto (richiamando le precedenti Sezione 6 – L, Ordinanza n. 21362 del 15/10/2010; Sentenza n. 23368 del 30/10/2006) affermando che in tema di notificazioni, la consegna dell’atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto dell’art. 139 c.p.c., non postula necessariamente nè il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità – nè l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all’uopo, sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafìche del familiare medesimo.
In sostanza sarà onere del destinatario della notifica dimostrare che la persona che ha ritirato l’atto, dichiaratasi persona di famiglia autorizzata al ritiro, non lo era. In caso contrario la notifica sarà valida.
un mese fa ho ricevuto a casa una notifica, per una persona della mia famiglia, io ero in casa e l’ho ritirata. Dopo circa due settimane trovo nella cassetta delle lettere un’avviso per una raccomandata in deposito presso l’ufficio postale sempre a nome della stessa persona, dietro delega firmata sullo stesso avviso “io” vado a ritirare, la lettera che altro non era che la comunicazione che la notifica era stata ritirata da me. Ora mi chiedo: arriverà forse una una nuova raccomandata, per avvisare che <> è stata ritirata da persona diversa dal destinatario?? Ah l’Italia!!!
Effettivamente la cosa può sembrare paradossale ed iper-garantista (l’Italia, peraltro, é il Paese dell’iper-garantismo). In questo caso però mi sembra che la procedura abbia un senso. Può effettivamente capitare che chi ritira un atto per un’altra persona si dimentichi di consegnarlo al destinatario. Se poi però arriva, sppur alla stessa persona che aveva ritirato l’atto, un avviso con il quale si comunica l’effettuazione della precedente notifica allora anche la precedente possibile dimenticanza dovrebbe essere sanata. Salvo che il ricevente sia in dolo (ossia volontariamente non voglia consegnare l’atto al destinatario) o sia scemo (mi scuso per il termine). In entrambi i casi si può però affermare che lo Stato ha fatto tutto il possibile affinché il destinatario venisse a conoscenza dell’atto notificato e quindi ogni questione dovrà essere risolta tra il destinatario e chi ha ricevuto l’atto.
Mio figlio ha ritirato raccomandata R.R a me intestata, e per causarmi dolo, me l’ha fatta trovare dopo 3 mesi.
L’ufficio postale, mira a vedere la firma, secondo loro da lui apposta.
La firma è totalmente diversa dalla sua, il postino interrogato asserisce dopo tre mesi che a ritirarla e stato mio figlio.
Questo disguido mi causa 3.000 euro di danni con l’Agenzia dell’Entrate.
In questo caso cosa posso fare?
E’ vero che è mio figlio, ma è anche vero che debbo sopportarmelo per legge. Ci odiamo a vicenda e lo butterei fuori di casa volentieri. Come vedete mi causa anche danni. Cosa posso fare?
grazie se mi rispondete
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