Per il personale della polizia locale in turnazione non è possibile il cumulo dello straordinario nei giorni festivi infrasettimanali. Approfondimento di F. Dori

24 Luglio 2012
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(Polnews.it) 

Lo afferma la Corte d’Appello di Roma con sentenza 14 febbraio 2012. A margine, alcune considerazioni sull’applicazione operata da alcuni comuni dell’art.24, comma 1,  del  CCNL  14/09/2000.

L’articolo 24 del CCNL in epigrafe indicato, croce e delizia del personale della polizia locale, ha prodotto in questi anni orientamenti giurisprudenziali contrastanti a volte favorevoli ai lavoratori interessati altre volte no. In favore delle tesi che da alcuni anni vengono sostenute dalle OO.SS. e dal personale della Polizia Locale, è intervenuta la Corte di Cassazione che con sentenza 6 marzo 2007, n.9097, a Sezioni Unite, ha affermato che “………appare senz’altro corretta l’interpretazione della normativa(applicabile nella specie)nel senso che il trattamento retributivo di cui all’art.13 del d.p.r. n.268/87(oggi art.22 CCNL 14.09.2000) possa essere cumulato, per i turnisti, a quello previsto dal successivo art.17 -oggi art.24 CCNL suddetto – (che disciplina le ipotesi in cui sussiste il diritto ad un riposo compensativo) e in aggiunta o in caso di mancata fruizione di quest’ultimo, la corresponsione di un emolumento economico per cui, nel caso di attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale, il diritto al compenso di cui all’art.13 previsto per il lavoro in turni non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo, venga erogato il compenso appositamente previsto per tale diverso titolo dall’art.17, nelle misure previste per il lavoro straordinario festivo (comma 2).

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