Dopo le vacanze la possibile mini riforma del codice – parte II.
Approfondimento di G. Carmagnini 

2 Agosto 2012
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Agevolazioni per il pagamento in misura ridotta – Con l’articolo 4 viene proposta una modifica all’articolo 202 del codice della strada, andando a disporre la possibilità del “pagamento in misura ulteriormente ridotta”, introducendo così un’ulteriore premio a chi, rinunciando da subito a qualsiasi gravame (ma questo accadeva già con il pagamento in misura ridotta o con la richiesta di rateizzazione ex articolo 202-bis), paghi, anche brevi manu, la sanzione che in tal caso sarà determinata nella misura minima, ulteriormente ridotta del 20%. Affinchè operi questo ulteriore beneficio, il pagamento “in misura ulteriormente ridotta” dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notificazione o contestazione della violazione, ritenendo che tale tempo si computi secondo le normali regole dei termini a giorni, per chi non si tiene conto del giorno di notificazione o contestazione, ma si computi il giorno finale in cui cade il termine che, se festivo, determina lo spostamento del termine al primo giorno non festivo successivo; si contano invece i giorni festivi che cadono all’interno di tale spazio temporale.
Il motivo di questa proposto ce lo spiega la relatrice, per cui la ratio della disposizione è quella di affiancare all’inasprimento delle sanzioni operato negli ultimi anni una disposizione che consenta un incentivo a comportamenti virtuosi, qual è il pagamento in tempi rapidi della sanzione. Ciò nella convinzione, da ritenersi valida non solo con riferimento alla sicurezza stradale, che l’effetto dissuasivo di una sanzione derivi, prima che dalla sua entità, dalla sua certezza….

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