Ed ecco anche il decreto del Ministero della Giustizia pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2012, n. 303. Confermato l’aumento delle sanzioni del codice della strada per una percentuale pari al 5,4%, nel biennio dicembre 2010, novembre 2012. Domani il commento; intanto pubblichiamo il decreto nella versione ufficiale.

31 Dicembre 2012
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Decreto del Ministero della Giustizia 19 dicembre 2012

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell’articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (GU n.303 del 31-12-2012)

 

 

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

Visto l’art. 195, commi 3  e  3-bis,  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 22 dicembre 2010;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione legislativa, all’aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal  citato  Nuovo  Codice  della strada, in misura pari all’intera variazione dell’indice  dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,  media  nazionale, verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2012;

Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l’importo delle sanzioni introdotte nel Nuovo Codice  della  strada e  norme correlate per effetto delle disposizioni dell’art. 36, comma  10-bis, del decreto legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  legge  15 luglio 2011, n.111, dell’art.1, comma 3, della legge 22  marzo  2012, n. 33, dell’art.17, comma 12, del decreto legge 24 gennaio  2012,  n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, e  dell’art.11-bis  del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  legge  4  aprile 2012, n. 35, non essendo  decorso  il  previsto  biennio  dalla  loro entrata in vigore;

Considerato che l’indice di variazione percentuale  dei  prezzi  al consumo per le  famiglie  di  operai  e  impiegati  verificatosi  nel biennio  dal  1°  dicembre  2010  al  30  novembre  2012,   calcolato dall’Istituto Nazionale di Statistica, è del 5,4%;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il  Nuovo  Codice della strada e successive modifiche  e  integrazioni,  e’  aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.

2. Dall’adeguamento di cui al comma 1  sono  escluse  le  sanzioni amministrative pecuniarie previste  dalle  disposizioni  del  decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  norme  correlate,   come introdotte  o  modificate  dalle  disposizioni  dell’art.  36,  comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con  legge 15 luglio 2011, n.111, dell’art.1, comma  3,  della  legge  22  marzo 2012, n. 33, dell’art.17, comma 12,  del  decreto  legge  24  gennaio 2012,  n.  1,  convertito  con  legge  24  marzo  2012,   n.   27   e dell’art.11-bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n.  5,  convertito con legge 4 aprile  2012,  n.  35,  riportate  nella  tabella  II  in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013.

 

Roma, 19 dicembre 2012

 

Il Ministro della giustizia

Severino

 

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Grilli

 

 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Passera

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2012

Registro n. 10, foglio n. 193

 

 

 

 

 

(Allegato )

Allegato

 

Tabella I

Gli importi delle sanzioni amministrative del  pagamento  di  una somma, previste dal codice della strada, devono intendersi sostituiti come segue:

 

Ove era prevista la sanzione da €23 a  €  92  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €24 a€ 97.

 

Ove era prevista la sanzione da €24 a  €  94  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €25 a€ 99.

 

Ove era prevista la sanzione da €38 a€  152  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €40 a€ 160.

 

Ove era prevista la sanzione da €38 a€  154  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €40 a€ 162.

 

Ove era prevista la sanzione da €38 a€  155  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €40 a€ 163.

 

Ove era prevista la sanzione da €39 a€  159  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €41 a€ 168.

 

Ove era prevista la sanzione da €48 a  €  94  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €51 a€ 99.

 

Ove era prevista la sanzione da €72 a€  292  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €76 a€ 308.

 

Ove era prevista la sanzione da €76 a€  306  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €80 a€ 323.

 

Ove era prevista la sanzione da €78 a€  311  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €82 a€ 328.

 

Ove era prevista la sanzione da €79 a€  312  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €83 a€ 329.

 

Ove era prevista la sanzione da €80 a€  318  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €84 a€ 335.

 

Ove era prevista la sanzione da €94 a€  191  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €99 a€ 201.

 

Ove era prevista la sanzione da €100 a€ 400  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €105 a€ 422.

 

Ove era prevista la sanzione da €120 a€ 239  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €126 a€ 252.

 

Ove era prevista la sanzione da €146 a€ 584  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €154 a€ 616.

 

Ove era prevista la sanzione da €147 a€ 590  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €155 a€ 622.

 

Ove era prevista la sanzione da €148 a€ 594  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €156 a€ 626.

 

Ove era prevista la sanzione da €152 a€ 608  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €160 a€ 641.

 

Ove era prevista la sanzione da €154 a€ 613  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €162 a€ 646.

 

Ove era prevista la sanzione da €155 a€ 624  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €163 a€ 658.

 

Ove era prevista la sanzione da €155 a€ 620  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €163 a€ 653.

 

Ove era prevista la sanzione da €159 a€ 639  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €168 a€ 674.

 

Ove era prevista la sanzione da €200 a€ 800  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €211 a€ 843.

 

Ove era prevista la sanzione da €205 a€ 410  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €216 a€ 432.

 

Ove era prevista la sanzione da €250 a€ 1.000 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €264 a€ 1.054.

 

Ove era prevista la sanzione da €269 a€ 1.075 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €284 a€ 1.133.

 

Ove era prevista la sanzione da €279 a€ 1.114 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €294 a€ 1.174.

 

Ove era prevista la sanzione da €300 a€ 1.200 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €316 a€ 1.265.

 

Ove era prevista la sanzione da €302 a€ 1.207 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €318 a€ 1.272.

 

Ove era prevista la sanzione da €307 a€ 1.228 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €324 a€ 1.294.

 

Ove era prevista la sanzione da €314 a€ 1.256 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €331 a€ 1.324.

 

Ove era prevista la sanzione da €335 a€ 1.672 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €353 a€ 1.762.

 

Ove era prevista la sanzione da €350 a€ 1.400 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €369 a€ 1.476.

 

Ove era prevista la sanzione da €365 a€ 1.460 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €385 a€ 1.539.

 

Ove era prevista la sanzione da €382 a€ 1.534 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €403 a€ 1.617.

 

Ove era prevista la sanzione da €389 a€ 1.559 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €410 a€ 1.643.

 

Ove era prevista la sanzione da €398 a€ 1.596 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €419 a€ 1.682.

 

Ove era prevista la sanzione da €400 a€ 1.600 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €422 a€ 1.686.

 

Ove era prevista la sanzione da €500 a€ 2.000 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €527 a€ 2.108.

 

Ove era prevista la sanzione da €555 a€ 2.220 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €585 a€ 2.340.

 

Ove era prevista la sanzione da €628 a€ 2.514 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €662 a€ 2.650.

 

Ove era prevista la sanzione da €669 a€ 3.345 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €705 a€ 3.526.

 

Ove era prevista la sanzione da €726 a€ 2.918 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €765 a€ 3.076.

 

Ove era prevista la sanzione da €730 a€ 2.921 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €769 a€ 3.079.

 

Ove era prevista la sanzione da €731 a€ 2.928 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €770 a€ 3.086.

 

Ove era prevista la sanzione da €732 a€ 2.955 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €772 a€ 3.115.

 

Ove era prevista la sanzione da €761 a€ 3.047 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €802 a€ 3.212.

 

Ove era prevista la sanzione da €767 a€ 3.068 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €808 a€ 3.234.

 

Ove era prevista la sanzione da €779 a€ 3.119 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €821 a€ 3.287.

 

Ove era prevista la sanzione da €798 a€ 3.194 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €841 a€ 3.366.

 

Ove era prevista la sanzione da €849 a€ 3.395 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €895 a€ 3.578.

 

Ove era prevista la sanzione da €891 a€ 3.565 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da €939 a€ 3.758.

 

Ove era prevista la sanzione da €1.000 a  €  3.000  la  stessa deve intendersi sostituita con quella da €1.054 a€ 3.162.

 

Ove era prevista la sanzione da €1.000 a  €  4.000  la  stessa deve intendersi sostituita con quella da €1.054 a€ 4.216.

 

Ove era prevista la sanzione da €1.114 a€  11.139  la  stessa deve intendersi sostituita con quella da €1.174 a€ 11.741.

 

Ove era prevista la sanzione da €1.256 a  €  5.030  la  stessa deve intendersi sostituita con quella da €1.324 a€ 5.302.

 

Ove era prevista la sanzione da €1.671 a  €  6.684  la  stessa deve intendersi sostituita con quella da €1.761 a€ 7.045.

 

Ove era prevista la sanzione da €1.725 a  €  6.903  la  stessa deve intendersi sostituita con quella da €1.818 a€ 7.276.

 

Ove era prevista la sanzione da €1.769 a  €  7.078  la  stessa deve intendersi sostituita con quella da €1.865 a€ 7.460.

 

Ove era prevista la sanzione da €1.842 a  €  7.369  la  stessa deve intendersi sostituita con quella da €1.941 a€ 7.767.

 

Ove era prevista la sanzione da €1.886 a  €  7.546  la  stessa deve intendersi sostituita con quella da €1.988 a€ 7.953.

 

Ove era prevista la sanzione da €2.514 a€  10.061  la  stessa deve intendersi sostituita con quella da €2.650 a€ 10.604.

 

Ove era prevista la sanzione da €4.455 a€  17.823  la  stessa deve intendersi sostituita con quella da €4.696 a€ 18.785.

 

Ove era prevista la sanzione da €10.240 a€ 15.360  la  stessa deve intendersi sostituita con quella da €10.793 a€ 16.189.

 

Tabella II

 

Disposizioni previste dal codice della strada e  norme  correlate che sono escluse dall’aggiornamento dell’importo delle sanzioni:

 

Articolo 23, comma 12;

Articolo 1, comma 3, legge 22 marzo 2012, n. 33;

Articolo 115, comma 1-ter;

Articolo 122, comma 5-bis;

Articolo 167, comma 2-bis,  comma  3-bis  e  comma  5,  secondo periodo.