La norma che consente all’Amministrazione di stare in giudizio a mezzo di propri funzionari appositamente delegati non prevede distinzioni in ordine all’attività o ai singoli atti che essi possano porre in essere. Cassazione civile,  sez. II, 21/12/2012, n. 23826

Ne consegue che tra l’attività delegata non può non rientrare anche la redazione della memoria di costituzione, la quale costituisce l’atto principale della difesa in giudizio dell’Amministrazione e che, pertanto, può essere sottoscritta dal solo delegato e non anche dal soggetto delegante.

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