L’iscrizione al PRA è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore.  Cassazione civile, sez. I, 17/12/2012, n. 23215

Al di fuori di tale ipotesi, considerato che la vendita di autoveicolo è contratto consensuale e che perciò l’effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti (art. 1376 c.c.), le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova.

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