Le videoregistrazioni in luoghi pubblici vanno incluse nella categoria dei “documenti” di cui all’art. 234 c.p.p., mentre le medesime eseguite dalla polizia giudiziaria, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’art. 189 c.p.p. e possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento. Corte di Cassazione, sez. IV penale, 22/11/2013, n. 46758
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