L’intestazione temporanea – la situazione al 27 ottobre 2014 – si parte dal 3 novembre 2014 – a cura di G. Carmagnini

30 Ottobre 2014
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Dal 3 novembre l’intestatario di un veicolo (autoveicolo, motoveicolo o rimorchio) avrà l’obbligo di annotare nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni atto giuridico dal quale derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione, diverso dal trasferimento di proprietà o di residenza/sede, al fine della relativa annotazione sul documento di circolazione (se prevista, vedi infra); a tale annotazione non segue l’aggiornamento del Pubblico Registro Automobilistico. Inoltre, dovranno essere annotate anche le variazioni della disponibilità del veicolo per una durata superiore a trenta giorni, legate, ad esempio, al comodato. Da ricordare che il destinatario della prescrizione è sempre l’avente causa e non l’intestatario originario (dante causa); vale a dire che deve effettuare la variazione colui nei confronti del quale sono trasferiti i diritti sul bene mobile, salva per questo la possibilità di delegare il dante causa. La comunicazione potrà essere presentata anche attraverso gli studi di consulenza automobilistica autorizzati, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione o l’inizio della disponibilità del veicolo, sempre per atti o situazioni poste in essere dal 3 novembre 2014.
Per l’applicazione di questa nuova prescrizione avrebbe dovuto decorrere il periodo transitorio previsto in generale dall’articolo 11, commi 5 e 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120, vale a dire che dovevano decorrere sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento che avrebbe dovuto essere emanato entro il 13 agosto 2011 (entro un anno dall’entrata in vigore della legge 29 luglio 2010, n. 120). Per dare attuazione alle nuove previsioni dell’articolo 94, comma 4-bis, il d.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle legge dello Stato, n. 273 del 22 novembre 2012, ha aggiunto al regolamento di attuazione del codice della strada l’articolo 247-bis. Quindi, le disposizioni attuative sono state licenziate solo dopo oltre due anni dall’entrata in vigore della legge 120/2010 e sono stati necessari altri due anni per dare efficacia alla norma.
In caso di omissione si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria e il ritiro della carta di circolazione per l’invio all’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile competente in relazione al luogo dove la violazione è stata commessa.
L’interpretazione sistematica delle novità, in relazione al precedente impianto sanzionatorio, porta a concludere che non si possono applicare sanzioni a carico del conducente, diverso dall’avente causa, che guida un veicolo per il quale non è stata effettuata la comunicazione e l’aggiornamento dei sistemi informativi e della carta di circolazione nei casi previsti dall’articolo 94, comma 4-bis. Infatti, la sanzione richiamata dal nuovo comma è solo quella del comma 3, e non anche quella del comma 4, tanto che per effettuare il ritiro della carta di circolazione è stato necessario modificare il comma 5, disponendo l’applicazione della sanzione accessoria anche per i casi previsti dal comma 4-bis. Pertanto, ove si accerti la violazione durante il controllo di un veicolo guidato da un soggetto diverso dall’avente causa non si potrà procedere nell’immediatezza alla contestazione della violazione (salvo che alla guida si trovi il dante causa e per questo si proceda alla contestazione nei suoi confronti per la qualità di obbligato in solido). Se alla guida non si trova né l’avente causa, né il dante causa, per procedere all’immediato ritiro della carta di circolazione si ritiene che sia necessario rilasciare una ricevuta con l’annotazione del ritiro e del permesso provvisorio di circolazione ai sensi dell’articolo 399 del regolamento, dando atto che si procederà alla notifica del verbale a carico del trasgressore e dell’obbligato in solido.

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