Sanzioni amministrative interdittive e misure ripristinatorie – Prima Parte – a cura di F. Armenante

17 Dicembre 2014
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Le riflessioni che seguono sono tese ad analizzare, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura e le peculiarità, sia sul piano strutturale che su quello procedimentale, dei provvedimenti inibitori e ripristinatori della Pubblica amministrazione.
L’interesse di tale indagine ermeneutica emerge anche dal rinnovato ruolo che connota l’azione amministrativa, non più tesa (come tradizionalmente avveniva) ad una verifica preliminare dei presupposti necessari per lo svolgimento dell’iniziativa (anche economica) del privato amministrato, bensì collocata (anche dal punto di vista temporale) nella fase postuma e  successiva del controllo (funzionale, quindi, ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal privato e delle asseverazioni eventualmente prodotte a corredo delle stesse).
In tale ottica, i profili di maggiore criticità si annidano nella descrizione del possibile supporto motivazionale di un’azione amministrativa ripristinatoria o interdittiva, oltre che nella verifica del rispetto delle garanzie procedimentali prescritte dall’ordinamento.
Ne consegue l’utilità sia della descrizione degli indirizzi interpretativi di portata generale, nei quali risulta sussumibile la più ampia casistica di tale tipologia di provvedimenti, sia della specificazione delle possibili varianti interpretative, tese a valorizzare la peculiarità di alcune fattispecie.
Si analizzeranno, in particolare, i profili soggettivi (riconnessi all’organo competente all’adozione dei provvedimenti in esame nonché alla individuazione dei soggetti destinatari degli stessi) nonché gli aspetti contenutistici (riconnessi ciò all’ambito motivazionale) e quelli procedimentali (concernenti l’attività istruttoria da svolgersi, anche previo contraddittorio), infine gli aspetti giustiziali (con il riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice amministrativo).

2. Inquadramento generale

Secondo la tradizionale concezione manualistica, la sanzione amministrativa è qualsiasi forma di reazione della Pubblica amministrazione alla violazione di un precetto.
Sul piano oggettivo, dette sanzioni possono consistere nel pagamento di una somma di denaro (sanzione pecuniaria), nell’obbligo di ripristino di una situazione di fatto modificata abusivamente (sanzioni ripristinatorie, come l’ordine di demolizione di opere abusive in materia urbanistica), in altri effetti negativi (pena accessoria interdittiva; sanzione disciplinare come la sospensione dall’impiego).
Nell’ordinamento in vigore dopo la l. 24.11.1981, n. 689 (che per la prima volta affronta organicamente la disciplina) l’illecito amministrativo è stato costruito sul modello dell’illecito penale (principio di legalità, riserva di legge, divieto di analogia e retroattività) e risponde all’esigenza di surrogare lo strumento penale alle “microlesioni” di beni giuridici.
L’illecito amministrativo non è tuttavia completamente assimilabile a quello penale e presenta una disciplina originale consentendo, per esempio, forme di responsabilità solidale e di responsabilità obiettiva.

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