L’avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia – essenzialità e termini per la deduzione della nullità dell’accertamento urgente sulla persona effettuato irritualmente. (G. Carmagnini – I parte)

18 Febbraio 2015
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Premessa

Riguardo i termini entro i quali dedurre la nullità dell’accertamento dello stato di ebbrezza (o di alterazione da stupefacenti o sostanze psicotrope) in assenza dell’avviso rivolto alla persona sottoposta alle indagini circa la facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, nel tempo si sono stratificate numerose decisioni della Corte di Cassazione che hanno avuto un’evoluzione ondivaga, sino alla recente sentenza delle sezioni unite penali, del 5 febbraio 2015, n. 5396 che pare aver concluso questa evoluzione giurisprudenziale.
È necessario, quindi, ribadire l’essenzialità dell’avviso previsto dall’articolo 114 delle Disposizioni attuative del codice di procedura penale, semmai ve ne fosse la necessità, considerato che con la citata sentenza è stato chiarito che la nullità (a regime intermedio) conseguente all’omissione di tale obbligo può essere tempestivamente e, quindi, utilmente dedotta sino alla deliberazione della sentenza di primo grado e non più, come era stato ritenuto sino ad oggi da un indirizzo maggioritario, immediatamente prima o subito dopo il compimento dell’atto.

Normativa di riferimento

L’articolo 186 del codice della strada consente agli organi di polizia stradale, nella veste di polizia giudiziaria, di sottoporre ad accertamenti tesi a determinare l’esistenza di uno stato di ebbrezza o di alterazione il conducente di un veicolo che circola in una strada o in un’area, anche privata, a questa equiparata, in quanto destinata alla circolazione di un numero indeterminato e indiscriminato di veicoli, pedoni e animali (si veda in tal senso l’articolo 2 del codice della strada).
L’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica è eseguito mediante un apparecchio debitamente omologato, definito “etilometro”, ovvero, in modo residuale, mediante il risultato dell’esame del sangue nei casi in cui questo è possibile. Per l’accertamento dello stato di alterazione alla guida per l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope è invece necessario un esame dei liquidi biologici (urina e saliva) o del sangue (tecnicamente non definibile liquido biologico), oltre alla descrizione di elementi sintomatici idonei a dimostrare lo stato di alterazione durante la guida. Questi accertamenti sono inquadrati tra quelli tipici di cui all’articolo 354 del codice di procedura penale(1), quali accertamenti urgenti da compiersi sulla persona, ai fini della individuazione e conservazione delle tracce del reato, stante l’evidenza della loro alterabilità in un tempo relativamente breve.

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