NOTIFICA – La notifica a mezzo PEC dei verbali del codice della strada: momento di perfezionamento (M. Massavelli)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
CODICE DI PROCEDURA CIVILE CODICE DELLA STRADA 3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 |
GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 maggio – 7 ottobre 2015, n. 20072
DISPOSIZIONI OPERATIVE
E’ legittimo notificare un verbale di violazione alle norme del codice della strada a mezzo PEC?
E’ necessario innanzitutto evidenziare alcuni elementi essenziali:
- La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi: ciò vale esclusivamente per professionisti iscritti negli appositi albi, e società e persone giuridiche iscritte nel Registro delle Imprese, in quanto unici soggetti che a cui ka legge ha imposto di avere e rendere pubblico un indirizzo di posta elettronica certificata.
- Il notificante procede con le modalità previste dall’articolo 149-bis, codice di procedura civile, in quanto compatibili.
Per quanto riguarda, in particolare il codice della strada, e i relativi verbali di accertamento di violazione, si deve far riferimento all’articolo 201, che disciplina, appunto, il procedimento di notificazione, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione.
In particolare, per quanto qui di interesse, il comma 3, stabilisce le modalità di notificazione dei verbali: alla notificazione si provvede a mezzo degli organi di polizia stradale indicati nell’articolo 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Tra le modalità previste vi sono quelle indicate nel codice di procedure civile: e l’articolo 149-bis, infatti, prevede la possibilità di procedere a notificazione a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo,
se non è fatto espresso divieto dalla legge.
Ma, quando si perfeziona la notifica effettuata con PEC?