OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE
La Corte di Cassazione ha chiarito che l’ausiliario del traffico, nell’atto dell’accertamento e contestazione delle violazioni attinenti al divieto di sosta nella aree oggetto di concessione, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e non di pubblico ufficiale.

Conseguentemente gli insulti a lui rivolti dall’imputato eventualmente integrano il reato di ingiurie e non di oltraggio.

Vedi il testo della sentenza della Corte di Cassazione del 22 febbraio 2016, n. 6880

 

 

 

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3 thoughts on “OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE
La Corte di Cassazione ha chiarito che l’ausiliario del traffico, nell’atto dell’accertamento e contestazione delle violazioni attinenti al divieto di sosta nella aree oggetto di concessione, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e non di pubblico ufficiale.

  1. Scusate sono un Ausiliario del traffico della Provincia di Agrigento, come mai dopo la legge Bassanini anno 97,dove E’ CHIARO (tranne x ki è fazioso e poco abituato al rispetto delle regole) cosa la stessa legge volesse ottenere e creare tramite la ”Bassanini bis”, ed ancora Tribunale Di Roma anno ’98 ke si pronunciò dichiarando l’ausiliario sicuramente un Incaricato di Pubblico Servizio ed ancora la LEGGE finanziaria anno 2000, ed infine la SUPREMA CORTE COSTITUZIONALE, manca solo ”DIO”ke riconosca la qualifica di P.U. dell’Ausiliario del traffico! ancora però PERCHE’ ci sono delle sentenze di Cassazione, ultima 2016, dove si dice tutt’altro. C’è un INCIDENTE GIURISPRUDENZIALE, o c’è da puntare il dito al CSM x qualke giudice??? X favore datemi una risp ma soprattutto una soluzione…L’ADT È PUBBLICO UFFICIALE!

  2. Nonostante tale normativa chiarisca in maniera definitiva che l’ausiliare del traffico è pubblico ufficiale, in quanto l’avviso di accertamento da loro redatto è atto pubblico, in tanti hanno cercato di far affermare il contrario, ragion per cui della vicenda è stata investita la Corte Costituzionale la quale, con la sentenza n. 157 del 2001 ha fatto chiarezza anche su questo dubbio, rigettando la questione di legittimità costituzionale e statuendo che “il legislatore ordinario può prevedere che l’autorità amministrativa possa attribuire specifiche funzioni di accertamento o di verifica, oltre che a propri dipendenti, anche a dipendenti di enti o società cui sia stato affidato il servizio pubblico o che siano concessionari di un servizio in senso largo, quando questo accertamento o verifica sia connesso o sia utile per il migliore

  3. svolgimento dello stesso servizio”.

    La suddetta pronuncia del Giudice delle leggi ha stabilito che gli ausiliari del traffico nominati dal Sindaco sono pubblici ufficiali, indipendentemente dal fatto che siano legati o meno alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro pubblico o privato, e i loro atti hanno la stessa validità di quelli redatti dagli altri organi di polizia stradale elencati all’art. 12 del Codice della Strada. Infatti, l’art. 357 del Codice Penale collega la qualifica di pubblico ufficiale non al rapporto che lega il soggetto con la pubblica amministrazione, ma ai caratteri propri dell’attività esercitata dal soggetto agente.

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