Sinistro mortale e visibilità della vittima

Gli utenti della strada sono responsabili anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità

30 Maggio 2016
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IL CASO

Un automobilista dopo essersi arrestato allo stop, non essendosi avvisto dell’arrivo di alcun altro veicolo, prosegue nella manovra di svolta a sinistra, che però effettua seguendo una traiettoria con la quale finisce per impegnare non già la corsia di marcia nella quale intendeva immettersi, ma quella opposta, sulla quale tuttavia procedeva un altro utente della strada alla guida di un motociclo. In seguito a tale manovra si verifica una collisione tra i due veicoli ed il motociclista perde la vita. Dopo essere stato condannato in appello per omicidio colposo, l’automobilista ricorre in Cassazione sostenendo che la responsabilità del sinistro è imputabile non alla sua condotta bensì a quella della vittima, la quale al momento dell’impatto procedeva ad altissima velocità (100 km/h in area urbana) con fari spenti, rendendo difficile se non impossibile accorgersi della sua presenza da parte degli altri utenti della strada.

LA CORTE

Accoglie parzialmente il ricorso, sostenendo che il principio dell’affidamento (secondo il quale ciascun utente della strada ha diritto a presumere che anche gli altri utenti rispetteranno le regole imposte alla circolazione stradale) è temperato da un opposto principio secondo cui l’utente della strada é responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità. Tale prevedibilità deve essere però valutata non già in astratto, ma in concreto. Per questo i giudici di piazza Cavour hanno rinviato gli atti alla corte di merito affinché provveda ad un nuovo e più esauriente accertamento riguardo non già la condotta dell’imputato ma anche quella della vittima.

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