Polizza a garanzia del furto dell’auto: attenzione alle clausole che riguardano la consegna delle doppie chiavi

Un uomo ricorre contro la propria compagnia assicuratrice che si rifiuta di risarcire il danno subito a seguito del furto dell’autovettura, avvenuta il 16 febbraio 2004.
Il rigetto della domanda veniva motivato dell’assicuratrice sulla base della non operatività della garanzia in forza delle condizioni generali della polizza, le quali prevedevano la consegna di tutte e due le chiavi di accensione del veicolo, mentre il ricorrente – che aveva denunciato il furto lo stesso giorno della sua verificazione – ne aveva consegnata solo una, adducendo di non aver consegnato l’altra per smarrimento denunciato il successivo 25 febbraio 2004.

Leggi il testo della sentenza della Corte di Cassazione, n. 14422/2016

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