Responsabilità colposa da sinistri stradali: comportamento imprudente del conducente? Non occorre ulteriore accertamento peritale

La Corte di Cassazione conferma che non è necessario procedere a nuovo accertamento peritale, quando è chiaro che l’imputato ha tenuto una velocità non rispettosa dei limiti e non adeguata al contesto, ovvero un comportamento colposo che ha concorso nella determinazione dei sinistro, seppure riconducibile anche all’improvvida condotta di guida di altro automobilista

10 Novembre 2016
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Non è necessario procedere a rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, per rinnovare l’accertamento peritale, quando è chiaro che l’imputato ha tenuto una velocità non rispettosa dei limiti e non adeguata al contesto, con un comportamento colposo che ha concorso nella determinazione del sinistro, riconducibile anche all’improvvida condotta di guida dell’altro automobilista, senza evocare il tema della causa eccezionale ed imprevedibile. Lo conferma la Corte di Cassazione con la Sentenza 44323/2016.

Questo, ricordano i giudici della Suprema Corte, “poichè le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente. In altri termini, in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente ha l’obbligo di tenere un comportamento prudente ed accorto, prevedendo anche le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili”.

Avendo chiarito la responsabilità derivane da comportamento irresponsabile, non è necessario quindi procedere con ulteriore perizia, considerato pure che “la perizia per la sua natura di mezzo di prova “neutro”, che la sottrae alla disponibilità delle parti e la rimette alla discrezionalità del giudice, non è riconducibile al concetto di prova decisiva”.

Consulta la Sentenza Corte di Cassazione n. 44323 del 19.1.2016