Omologazione di veicoli di categoria M1 trasformati in autocarri categoria N1: chiarimenti del MIT

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene sulle omologazioni limitate per piccola serie ai sensi del DM 277/2001 e, in particolare, sull’omologazione di fase II di veicoli di categoria M1 trasformati in autocarri categoria N1

6 Marzo 2017
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Con la recente Circolare prot. 4036 del 17.2.2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene per fornire chiarimenti in merito alle omologazioni limitate per piccola serie ai sensi del DM 277/2001, in riferimento alla richiesta in ordine alle azioni da intraprendere a seguito di istanze prodotte per la “omologazione di fase II di veicoli di categoria MI trasformati in autocarri categoria N1” ai sensi
del D.M. 277/2001.

Alla luce delle circolari di riferimento, il MIT conferma, per quanto riguarda le procedure, che i CPA possono continuare a rilasciare le omologazioni in oggetto nel regime transitorio in ottemperanza al D.M. 277/2001 nel rispetto delle disposizioni impartite dalla direttiva 2007/46/CE e ss.mm.

Per quanto concerne l’omologazione, il Ministero ricorda che la categoria di appartenenza di un veicolo ad una delle categorie M1 o N1, determinata dal costruttore al momento della richiesta di omologazione del tipo – anche se in più fasi – è subordinata alla ottemperanza di tutte le Direttive comunitarie/Regolamenti vigenti al momento della richiesta.

Il MIT segnala che:

“L’appartenenza di un veicolo ad una determinata categoria consegue, quindi, dalla progettazione e dalla costruzione dello stesso in piena conformità alle norme comunitarie, aventi ambiti di applicazione differenziati a seconda della relativa categoria d’appartenenza, come nel caso di veicoli di cat. M1 e cat. N1, di cui all’elenco delle prescrizioni applicabili alle diverse categorie dei veicoli riportato nella direttiva 2007/46/CE e successive modifiche ed integrazioni”.

Quindi, in relazione al caso oggetto della circolare, occorre fare riferimento al comma 2 dell’ art. 9 che concerne le omologazione in più fasi applicabile anche ai veicoli completi trasformati o modificati da un altro costruttore e nel quale vengono richiamate espressamente le procedure contenute nell’allegato XVII della medesima Direttiva Quadro.