Guida in stato di ebbrezza: in caso di rilevazione errata si ricade nella meno grave delle ipotesi

Nei casi in cui la corretta procedura di espirazione mediante etilometro non venga completata correttamente (ad esempio qualora venisse eseguita una sola rilevazione in sede delle due previste), è possibile in ogni caso comprovare lo stato di ebbrezza grazie ad elementi sintomatici. L’alito vinoso, il pronunciare frasi sconnesse o altri sintomi tipici dell’ubriachezza asservono allo scopo.

Tuttavia in questi casi il reato sarà da circoscriversi all’ipotesi meno grave fra quelle previste dall’art. 186 del C.d.S., e cioè al comma a) che punisce con la sanzione amministrativa da € 532,00 a € 2.127,00  e con la sospensione della patente da 3 a 6 mesi, coloro che si mettono alla guida con un tasso alcolico compreso fra gli 0,5 e gli 0,8 g/l.

I giudici ricordano infine quanto segue, in applicazione del principio del favor rei:

“In difetto di significativi, concreti ed univoci elementi per ritenere sussistente nell’organismo dell’imputato, al momento del controllo, un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, il fatto addebitatogli è ricondotto all’ipotesi meno grave”.

Consulta la Sentenza n. 16480 del 31.3.2017, Corte di Cassazione

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