Legge 14 luglio 2017, n. 110 – Introduzione del reato di Tortura

Approfondimento di M. Ancillotti – La legge rubricata introduce nell’ordinamento giuridico la nuova figura del reato di tortura delitto di tortura nell’ordinamento italiano. La legge, in realtà, come vedremo, ridefinisce sotto un diverso e nuovo ambito criminale fattispecie e comportamenti in parte già vietati dall’ordinamento giuridico

30 Agosto 2017
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Approfondimento di M. Ancillotti

La legge rubricata introduce nell’ordinamento giuridico la nuova figura del reato di tortura delitto di tortura nell’ordinamento italiano. La legge, in realtà, come vedremo, ridefinisce sotto un diverso e nuovo ambito criminale fattispecie e comportamenti in parte già vietati dall’ordinamento giuridico, ma che da oggi diventano una nuova tipologia di illecito, di cui dobbiamo preoccuparci, sia dal punto di vista attivo che passivo – non certo per evitare condotte illecite che certamente rappresentano solo patologia di comportamento, ma quanto per prestare particolare attenzione a comportamenti che stante la genericità della norma potrebbero, da terzi, essere valutati in modo pericolosamente deviato.
Procediamo, quindi, con ordine, sottolineando, di nuovo che si tratta di un mero commento divulgativo.
Dopo 29 anni dalla sottoscrizione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, si è così colmata una lacuna che ha esposto il nostro Paese a forti critiche. 
Venendo ai contenuti della riforma, nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale è inserito il nuovo art. 613-bis c.p. che rubricato come “Tortura” punisce con la reclusione da 4 a 10 annichiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesase il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
La fattispecie è aggravata (da 5 a 12 anni di reclusione) se i fatti di cui sopra sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”.

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