Chiarimenti su procedure di approvazione dei parcometri

Non è possibile approvare parcometri con il solo sistema di pagamento con carta di credito, né è in linea con le disposizioni vigenti il pagamento con SMS, salvo esista un accordo tra gli organi di polizia sul territorio per individuare la competenza esclusiva nel controllo delle soste

23 Marzo 2018
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I dispositivi per il controllo della durata della sosta nei parcheggi su strada pubblica devono essere omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma del comma 5, dell’art. 7, del vigente codice della strada.

La norma UNI CEI EN 12414:2001 prevede la possibilità di omologare dispositivi che consentono diverse modalità di pagamento, tra cui anche quella con mezzi elettronici, comunque con il rilascio di un giustificativo per segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario di inizio della sosta, da esporre a bordo del veicolo.

La regolamentazione della circolazione, ivi compresa la disciplina della sosta, e la scelta di assoggettare a pagamento la medesima, così come la scelta della modalità di riscossione, compete agli enti proprietari della strada ed in particolare ai comuni.

Gli stessi enti, nel caso di riscossione mediante parcometri, provvedono ad acquisire i dispositivi necessari tra quelli disponibili sul mercato, e provvisti di omologazione, nel momento in cui ne hanno la necessità. Attualmente, anche con la funzione del pagamento mediante carta di credito o di debito.
Per garantire l’adempimento al comma 901 della legge 2016 per le nuove richieste di omologazione è obbligatorio che i parcometri abbiano tra i sistemi di pagamento anche quelli con carte di credito e o di debito.

Il pagamento attraverso telefono cellulare o altre app., senza il rilascio di uno scontrino, non sembra soddisfare le condizioni poste dall’art. 157 del C.d.S., comma 6.

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