IL CASO – Targa prova a bordo del veicolo e guida da parte di socio accomandante senza delega – conseguenze

Può una socia accomandante utilizzare una targa prova della s.a.s. senza la delega della socia accomandataria (oltre che legale rappresentante)?

3 Maggio 2018
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Fermiamo un veicolo, la conducente ci dice: ho la terga prova, mi sono dimenticata di esporla. Controlliamo i documenti: – certificato assicurativo della targa prova ok, – autorizzazione in corso di validità rilasciata dall’ufficio trasporti alla ditta (che è una società in accomandita semplice) – delega della legale rappresentante della s.a.s. in favore di vari dipendenti, ma NON della conducente in questione. La conducente dichiara verbalmente di essere socia della s.a.s. e di essere la figlia della legale rappresententante della s.a.s. Dopo un confronto con la centrale, decidiamo di contestare l’art. 2 comma 1 del DPR 474/2001, riservandoci ulteriori accertamenti in un secondo momento.

Successivamente in ufficio facciamo una visura camerale della società, dalla quale risulta che la conducente è effettivamente socia accomandante della s.a.s. Ora la domanda è: Può una socia accomandante utilizzare una targa prova della s.a.s. senza la delega della socia accomandataria (oltre che legale rappresentante)? Perchè se così non fosse, dovremmo procedere con le ralative conseguenze, come dice il prontuario di Protospataro (edizioni EGAF, edizione 2018-1) alla pagina 386, alla nota 25 relativa all’art. 2 comma 1 DPR 474/2001: “Veicolo autorizzato che non espone la targa prova e non è condotto dal titolare o suo delegato è considerato in circolazione ordinaria con le relative conseguenze”.

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