Il progetto di legge, che consta di un solo articolo, introduce due nuovi commi all’articolo 12 CdS, che disciplina l’espletamento dei servizi di polizia stradale, individuando anche, al comma 3, i limiti entro i quali altri soggetti possono essere legittimati a svolgere servizi di polizia stradale.
Il progetto di legge in particolare stabilisce che:
– Ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi non possono essere attribuite, ai sensi dell’ articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, se non limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento e alle aree immediatamentelimitrofe solo nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell’area di parcheggio da parte degliutenti della strada (nuovo comma 3-ter dell’articolo 12).
– Al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico , con esclusione della possibilità di estendere l’esercizio di tali poteri all’intero territorio cittadino (nuovo comma 3-quater dell’articolo 12).