Immunità e privilegi degli agenti diplomatici e dei funzionari consolari alla luce dell’ordinanza della Cassazione Civile n. 9385 del 4 aprile 2019 (I parte)

15 Aprile 2019
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L’articolo 131 del codice della strada si occupa delle violazioni commesse dagli agenti diplomatici esteri, in applicazione della Convenzione internazionale sulle relazioni diplomatiche conclusa a Vienna il 18 aprile 1961 e della Convenzione internazionale sulle relazioni consolari conclusa a Vienna il 24 aprile 1963.

La finalità delle convenzioni in parola è quella di assicurare l’adempimento efficace delle funzioni delle missioni diplomatiche, anche garantendo privilegi e immunità, che, almeno in via programmatica, non dovrebbero avvantaggiare le singole persone che ne possono beneficiare, quanto piuttosto favorire le relazioni amichevoli tra i Paesi, a prescindere dalla diversità dei loro ordinamenti costituzionali e sociali.

 

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