Il getto pericoloso di cose in materia di emissioni odorigene

Corte di Cassazione, 30 novembre 2020, n. 33817

12 Marzo 2021
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Con riguardo alla condotta di gettare o versare cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone la III  sez. pen della Corte di Cassazione, con sentenza n. 33817 del 30 novembre 2020  ha ricordato che con il termine “molestia alla persona” deve intendersi ogni fatto idoneo a recare disagio, fastidio o disturbo ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano; ne deriva che tale idoneità deve essere accertata, dal giudice di merito, identificando la natura delle cose gettate e ricostruendo le concrete modalità della condotta.
La Corte ha inoltre rammentato che, in tema di getto pericolo di cose, l’evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori si ha non solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, ma anche nel caso di superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ., la cui tutela costituisce la ratio della norma incriminatrice; in caso di “molestie olfattive”, poi, quando non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, la Corte di cassazione ha individuato il criterio della “stretta tollerabilità” quale parametro di legalità dell’emissione, attesa l’inidoneità ad approntare una protezione adeguata all’ambiente ed alla salute umana di quello della “normale tollerabilità”, previsto dall’art. 844 cod. civ.