Green Pass – Violazioni e Apparato sanzionatorio

di Massimo Ancillotti

2 Agosto 2021
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Certificazioni verdi Covid – 19

Articolo 9 d.l. 52/2021 come modificato da articolo 4 d.l. 105/2021 (ESTRATTO)

  1. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
  2. a)  avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
  3. b)  avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  4. c)  effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
  5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

 

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PER APPROFONDIRE

Corso on-line in diretta

Green Pass: le modalità di svolgimento delle attività economiche, sportive, ricreative
Indicazioni operative per l’attuazione del Decreto Legge n. 105/2021

Mercoledì 4 agosto 2021

ore 10.00 – 11.00

a cura di Claudio Venghi

Il corso fornisce indicazioni operative per la corretta applicazione delle nuove regole imposte dal Decreto Legge n. 105/2021 che, come noto, dal prossimo 6 agosto introduce, nell’ambito delle zone bianche, l’obbligo del Green Pass per lo svolgimento di varie attività economiche, ricreative e sportive.

In particolare saranno approfonditi i seguenti aspetti:

il presupposto del possesso del Green Pass per accedere alle attività e luoghi in cui è richiesto;

il ruolo degli uffici comunali e dei settori coinvolti nei controlli;

le sanzioni;

le nuove regole di colorazione delle Regioni;

il raccordo con le norme emergenziali in materia di procedimenti, con particolare riferimento alle competenze dei Comuni e dei relativi settori coinvolti.

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

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