La falsità materiale

di Raffaele Chianca e Gianluca Fazzolari

10 Agosto 2021
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Si ha il falso materiale quando il documento non è genuino. Il falso materiale può presentarsi in due forme, ovvero quando il documento è:

 

CONTRAFFATTO: il documento è formato da persona diversa da quella che appare esserne l’autore;

CONCETTO DI CONTRAFFAZIONE: il documento è contraffatto quando è totalmente riprodotto ad imitazione del vero.

 

ALTERATO: il documento, pur essendo redatto dall’autore, è stato modificato (es.: aggiunte, cancellature, ecc.), successivamente alla redazione.

CONCETTO DI ALTERAZIONE: Il documento è alterato quando ad un originale sono stati tolti, aggiunti o modificati dati o altri elementi costitutivi.

 

La falsità materiale riguarda in genere tre elementi:
– l’autore;
– la data;
– il luogo di formazione dell’atto.

Commette quindi il reato di falso materiale colui che contraffà o altera il documento, oppure fa apparire adempiute le condizioni richieste per la veridicità.

Va chiarito che l’utilizzatore, ossia il titolare del falso documento, pur non avendolo falsificato materialmente, per il solo fatto di averne fatto uso, essendo consapevole della sua falsità, concorre con il falsario nella condotta antigiuridica che abbraccia l’ipotesi del falso materiale.

A questo va aggiunto che il concorso dell’utilizzatore con il falsario si ha sempre, e ciò per il solo fatto di aver fornito elementi indispensabili per completare e rendere efficace il falso documento, quali: dati personali e fotografia. In merito la Suprema Corte si è più volte espressa, ad esempio:

Cass. pen., Sez. VI, sentenza 7 luglio 1987, n. 8101
Qualora un soggetto abbia commissionato a terzi la contraffazione di una patente di guida e abbia fornito all’uopo la propria fotografia da applicare al posto di quella dell’intestatario del documento, risponde sia di concorso nella falsificazione materiale della patente (482 c.p. in relazione al 477 c.p.), sia di concorso nella falsificazione del timbro della Prefettura apposto sul documento al fine di renderlo più verosimile (469 c.p.).