CASI RISOLTI – Ordinanze per regolamenti di polizia urbana

24 Giugno 2022
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IL CASO

Nel nostro comune è stata accertata una violazione amministrativa ai sensi del regolamento di polizia urbana (confermata anche del regolamento di igiene) per la detenzione in centro abitato di animali da consumo (un suino e alcuni polli). L’amministrazione comunale è dubbiosa se far emettere al Sindaco, ai sensi dell’art.50 TUEL, ordinanza contingibile ed urgente o far emettere ordinanza tecnica al responsabile del settore ecologia e ambiente. Vorremmo sapere se l’emissione di ordinanza di rimozione degli animali è lecita e a chi compete, atteso che il proprietario nonostante vari verbali non è intenzionato a procedere alla rimozione. 

La risposta al quesito presupporrebbe una perimetrazione dei confini del potere di ordinanza riconosciuto al sindaco nei limiti dell’articolo 54 TUEL e dei presupposti di quello ordinario, attribuito ai dirigenti come espressione di un normale strumento di gestione, non riproducibile all’interno di un quesito.
Ci limitiamo, preliminarmente, solo ad alcuni accenni distintivi.
L’articolo 54 e l’articolo 50 del TUEL delineano il potere di ordinanza del Sindaco e, per i fini di nostro interesse, individuano un potere generale riconosciuto al sindaco, in presenza di situazioni di eccezionalità non diversamente disciplinate per legge e cui non è possibile far fronte con i normali mezzi giuridici messi a disposizione dall’ordinamento giuridico.

È come se il Legislatore avesse detto che, quando si presenta – in quelle determinate materie – una situazione grave e potenzialmente causa di gravi danni a persone o cose, non prevista né preventivata per legge e si deve in qualche modo fronteggiarla, interviene il sindaco con un proprio provvedimento – eccezionale, limitato nel tempo ed ampiamente giustificato – anche in deroga alla legge, perché i rischi di danno o di pericolo che tale situazione propone sono ben più grandi di quelli derivanti dalla deroga alla regola generale.
Ovvio che la esegesi degli articoli 50 e 54 TUEL offre ben altre e più precise considerazioni, qui riassunte in modo totalmente atecnico solo per le finalità di nostro interesse.
Altrettanto ovvio è che, in questo schema di riferimento, sia assente un generale potere di ordinanza normale riconosciuto ad organi burocratici in presenza di situazioni tali da concretare illeciti amministrativi o di altra tipologia, ma non così gravi da giustificare l’intervento del Sindaco con ordinanza contingibile ed urgente, anche perché – ed è questo il primo punto – non dovrebbe sorprendere una violazione per cui non sia collegato un successivo provvedimento volto alla eliminazione delle conseguenze prodotte dall’illecito, perché ben potrebbe il Legislatore aver ritenuto che quel fatto specifico debba essere protetto solo da un apparato reattivo prettamente sanzionatorio pecuniario e non anche da interventi repressivi di eliminazione, immaginandosi in caso di reiterazione, solo un ulteriore livello sanzionatorio.

Riassumendo:

  • il potere di ordinanza del Sindaco è circoscritto alle casistiche e ai limiti degli articoli 50 e 54 TUEL e identifica un potere generale non collegato a specifici complessi normativi;
  • non esiste un potere di ordinanza normale, per cui, al di fuori delle ipotesi di cui al punto che precede, i dirigenti non dispongono di un potere generale di ordinanza, altrimenti attivabile solo se espressamente previsto – se del caso anche per casi generali collegati ad uno specifico regolamento o gruppo di materie – da un altrettanto preciso riferimento normativo;
  • esistono numerosi esempi di violazioni, anche amministrative, permanenti o con effetti permanenti che non prevedono un intervento coattivo di eliminazione concreta.

In questo specifico contesto veniamo al quesito.

Francamente il ricorso, almeno in prima battuta, ad una ordinanza contingibile ed urgente per la presenza, così sic et simpliciter di polli e suini, non sembra ipotizzabile. Certo le cose potrebbero essere diverse se a ciò fosse collegata una specifica dettagliata ed esauriente relazione dell’ASL o del servizio veterinario con cui si paventassero gravi pericoli igienico sanitari – non genericamente invocati – ma in verità ciò sembra piuttosto difficile.
Escluso, quindi, il ricorso ad una ordinanza contingibile ed urgente, occorre verificare se all’interno del regolamento comunale o, più probabilmente, nel corpo della normativa veterinaria esista una norma che giustifichi l’adozione di un provvedimento “ordinario” di competenza del dirigente.
Riteniamo che la ricerca possa dare esito positivo.

A questo punto, disposto “in qualche modo” l’ordine di rimozione, il problema si sposta sulla esecuzione del provvedimento. Se l’interessato si disinteressa dell’ordine del dirigente e persiste nella violazione, si pone il problema della esecuzione coattiva.
Problema che, potrebbe essere risolto con un ricorso, questa volta più fondatamente sostenibile, ad una ordinanza contingibile ed urgente, giustificato dalla reiterazione della violazione e dalla, più probabile, sussistenza di potenziali gravi conseguenze igienico-sanitarie.

 

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