CASI RISOLTI – Mancato intervento per la sosta e omissione di atti d’ufficio

Omissione di atti d’ufficio

22 Luglio 2022
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IL CASO

Agente di Polizia Locale, su disposizioni del responsabile del servizio, si trova nei pressi della chiesa X in attesa di fare scorta alla processione, (la parrocchia ha fatto richiesta del servizio di viabilità). Nel mentre un cittadino, presente fuori dalla chiesa, fa notare che il marciapiede adiacente alla chiesa parrocchiale è pieno di auto in sosta irregolare. L’operatore di PL decide di non sanzionare i veicoli e dedicarsi ad altro servizio, pur in presenza di una persona che gli fa notare il suo comportamento, è passibile di denuncia per omissione di atti d’ufficio (art. 328 C.P.) 

La questione è ricorrente, ma nel caso in questione pare evidente che per adempiere a quanto sollecitato dal cittadino, l’agente avrebbe dovuto non adempiere ad un altro dovere, peraltro a tutela della pubblica incolumità, per cui anche a voler ritenere che astrattamente il mancato intervento per le soste potesse configurare una omissione di atti di ufficio, questa a sua volta sarebbe stata scriminata dall’adempimento del dovere, ai sensi dell’articolo 51 del codice penale, secondo il quale l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.

Tutti i giorni “rifiutiamo” di compiere atti di competenza perché impegnati il altri servizi, sulla base della semplice considerazione che ad impossibilia nemo tenetur; se possibile gli interventi vengono differiti, altrimenti si annota che non è stato possibile intervenire perché impegnati in altre attività di istituto o per mancanza di personale.
Peraltro, l’articolo 328 del codice penale punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo.

Quindi, se non vi sono dubbi che l’attività di accertamento e contestazione delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale rappresenti un atto di competenza della Polizia Locale, ai sensi dell’articolo 11 del codice della strada, è altresì vero che la norma penale colpisce solo chi “indebitamente rifiuta” di compiere l’atto che “deve essere compiuto senza ritardo”. 

Quindi, si devono verificare le due situazioni e laddove vi sia una giustificazione, come quella di dover compiere altri atti del proprio ufficio, ovvero l’atto possa essere differito in un tempo successivo, non potrà dirsi compiuto il reato in commento.

Nel caso in questione si stava svolgendo già un atto di competenza, sempre previsto dall’articolo 11 del codice della strada e quindi il “rifiuto” di recarsi ad accertare le violazioni segnalate non era certo indebito, né l’intervento richiesto doveva essere compiuto “senza ritardo” e poteva essere rinviato una volta terminato il servizio già assegnato, ovvero poteva essere richiesto l’intervento di altri colleghi, se disponibili o di altro organo di polizia stradale.

Certo è che non si tratta di rifiuto di compiere il proprio dovere quando a seguito di una valutazione si stabiliscono delle priorità, soprattutto quando si è impegnati già in un servizio comandato.

GIURISPRUDENZA

Non risponde di omissione di atti d’ufficio l’agente che da solo in servizio rifiuta un intervento di fronte al disturbo della quiete pubblica determinata da un pubblico intrattenimento, esercitando una discrezionalità giustificabile dalla difficoltà di gestire una situazione così complessa da non poter essere risolta senza l’ausilio delle Forze dell’ordine (Cassazione penale, sez. VI, 26/6/ 2013, n. 27905)