Avverso la sentenza del Tribunale, la società ricorre per cassazione denunciando la formazione tacita del provvedimento abilitativo all’installazione dei cartelli da parte del Comune, in virtù del principio del silenzio-assenso ex art. 18 d.P.R. n. 407/1994, art. 20 l. n. 241/1990 e art. 9 del regolamento comunale.
L’ambito di operatività del silenzio-assenso è limitato, giacché destinato a surrogare il consenso del Comune solo per l’ipotesi di “affissione diretta in spazi di pertinenza propri degli interessati”, mentre il provvedimento ampliativo tacito non è ammesso per il procedimento in esame, relativo alla installazione di cartelli pubblicitari su strada statale».
La Cassazione, nel ripercorrere tutto l’iter normativo sul rilascio dell’autorizzazione de qua, ha escluso che sulla stessa potesse applicarsi l’istituto del silenzio assenso, rientrando, la sicurezza, tra le eccezioni di cui all’art. 20, comma 4, della 241/90. Pertanto rigetta il ricorso proposto dalla società
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