Nello specifico, il valore della prima misurazione era stato inferiore alla seconda, ciò non rappresentava una anomalia sintomatica del malfunzionamento del test.
Chiariscono i Giudici, è principio di diritto consolidato quello secondo cui solo la dicitura dell’errore nello scontrino della rilevazione è indicativa del funzionamento difettoso: il reato di guida in stato di ebbrezza, in altri termini, è configurabile anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura “volume insufficiente”, qualora l’apparecchio non segnali espressamente l’avvenuto errore.
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