Nella slide n. 4 della serie specificamente dedicata ai trasporti si fa riferimento alla «fine del reciproco riconoscimento delle patenti di guida» e nella successiva slide n. 5 viene individuato, come ‘alternativa’ o ‘ripiego’, la Convenzione internazionale sulla circolazione stradale di Ginevra del 1949.
In merito al riconoscimento in Italia delle patenti rilasciate dal Regno Unito, è vero che dopo l’uscita di quest’ultimo dall’Unione europea non si potranno più applicare le disposizioni contenute nella direttiva europea 126/2006/CE sulla patente di guida, pertanto i titolari di patente britannica potranno condurre veicoli nel territorio italiano con il limite temporale di un anno dall’eventuale acquisizione della residenza nel nostro Paese, come previsto dall’articolo 135 del Codice della Strada italiano.
Tuttavia, se per riconoscimento si intende la necessità o meno di accompagnare la patente di guida con traduzione in lingua italiana o permesso internazionale di guida, occorre tenere in considerazione il contenuto del 1° comma dell’articolo 135 del C.d.S., secondo il quale, «Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità.».
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