CASI RISOLTI – Comportamenti del ciclista nell’ambito della circolazione stradale

Qual è la corretta posizione del velocipede nell’ambito della circolazione stradale?

30 Giugno 2023
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Al fine di verificare la corretta posizione del velocipede nell’ambito della circolazione stradale, va innanzi tutto verificata la presenza di piste riservate ai velocipedi: in tal caso i ciclisti devono obbligatoriamente circolare su di esse, senza alcuna facoltà di scelta fra pista ciclabile e carreggiata.

In presenza di percorsi promiscui non vi è invece alcun obbligo di utilizzarli in bicicletta. Dove le piste ciclabili si interrompono, i ciclisti, per immettersi nelle carreggiate a traffico veloce oppure per attraversare le carreggiate stesse (in assenza, quindi, di attraversamenti strutturati), sono tenuti ad effettuare le relative manovre con la massima cautela, evitando in modo particolare improvvisi cambiamenti di direzione (vedi art. 377, comma 7, reg. c.d.s.).

In assenza di piste riservate, i velocipedi circolano sulla carreggiata come tutti gli altri veicoli, secondo il dettato del codice e del relativo regolamento, tenuto conto che il 2° comma dell’art. 143 c.d.s. impone loro di mantenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

La circolazione in marcia ordinaria in sede promiscua con altri veicoli è regolata dall’art. 377 del reg. di es. del c.d.s., che prevede per i ciclisti:

  • di evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono;
  • di segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare;
  • di tenere il veicolo a mano in caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano.

In presenza di percorsi promiscui pedonale e ciclabile che confluiscono allo sbocco su strada con un attraversamento pedonale (ai sensi dell’art. 146, comma 1, del reg. l’attraversamento ciclabile deve essere tracciato solo in presenza di una pista riservata ai soli velocipedi) e in caso di intersezione semaforizzata, considerato che lanterne semaforiche per velocipedi possono essere installate solo allo sbocco di piste ciclabili, il comportamento dei ciclisti, in conformità a quanto disposto dall’art. 41, comma 15, c.d.s., deve essere analogo a quello dei pedoni, cioè rispettare le indicazioni dei semafori pedonali e muoversi in coerenza con il flusso dei pedoni, anziché con quello degli altri veicoli.

In prossimità di un’intersezione semaforizzata priva di semaforo dedicato ai ciclisti che provengono da una pista ciclabile, atteso che, in assenza di lanterne semaforiche per velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono rispettare le indicazioni dei semafori pedonali, il ciclista può fare uso dell’attraversamento pedonale restando in sella al velocipede a condizione di non causare intralcio o pericolo per i pedoni.